C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 05/05/2022 – Delibera – Reclamo società F.C. GARLASCO A.S.D. – Camp. Promozione – Gir. F GARA del 27.3.2022 tra F.C. GARLASCO A.S.D. – A.C. MAGENTA C.U. n. 60 del CRL datato 7.4.2022
Reclamo società F.C. GARLASCO A.S.D. – Camp. Promozione – Gir. F
GARA del 27.3.2022 tra F.C. GARLASCO A.S.D. – A.C. MAGENTA
C.U. n. 60 del CRL datato 7.4.2022
La società F.C. GARLASCO A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardia che, sulla base delle risultanze del referto di gara con il quale l’Arbitro dell’incontro riferiva di avere constatato l’impraticabilità del terreno di gioco, comminava alla società ricorrente la sanzione della perdita della gara -non disputatasi- con il risultato di 0-3, ritenendo la constatata impraticabilità attribuibile a responsabilità della società ospitante.
Era in effetti accaduto che prima dell’inizio dell’incontro la società A.C. Magenta proponesse all’Arbitro riserva scritta a cagione della irregolare altezza di entrambe le porte, non corrispondente a quanto previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio (entrambe di altezza inferiore) e tra l’altro differenti tra loro (una misurava mt. 2,33 e l’altra mt. 2,38, contro i mt. 2,44 previsti dal Regolamento).
Eseguito quindi un intervento da parte dei responsabili della società ospitante -che necessariamente nell’immediato non poteva consistere nell’innalzamento delle strutture fisse costituenti le porte, ma nell’abbassamento del terreno dal quale poter misurare l’altezza-, l’Arbitro ebbe a constatare la presenza, in corrispondenza di entrambe le linee di porta, di un “avvallamento molto significativo (solco) ritenuto pericoloso per l’incolumità dei giocatori” (così testualmente nel referto di gara), decidendo quindi di non dare inizio alla partita.
Lamenta la società reclamante, avversando la decisione del Giudice Sportivo che l’ha sanzionata con la perdita della gara, che: 1) la riserva scritta venne proposta da un Dirigente della società Magenta e non dal capitano, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere ricevuta dall’Arbitro; 2) la misurazione sarebbe stata eseguita con uno strumento inidoneo, e comunque poco attendibile; 3) una volta ricevuta la riserva, i primi dieci minuti successivi all’orario fissato per l’inizio dell’incontro (ore 15,30) sarebbero stati impiegati per la constatazione -oggettiva e non contestata- dell’irregolarità, con la conseguenza che si sarebbe dovuto assegnare alla società ospitante il tempo di 45 minuti per regolarizzare la situazione a partire non già dalle 15,30, e quindi con termine alle 16,15, ma con decorrenza dalle 15,40, con termine quindi alle 16,25; 4) in ogni caso quello che l’Arbitro ebbe a definire “solco” nel rapporto di gara -termine peraltro ritenuto “esagerato”- non sarebbe consistito che in una mera imperfezione di pochi metri in rapporto ad un terreno di gioco “perfetto” per tutti i restanti 6.000 metri quadrati.
Chiede quindi la reclamante che venga riformata la decisione del Giudice Sportivo, disponendosi la disputa della gara.
La società A.C. Magenta resiste con memoria ex art. 77 Codice di Giustizia Sportiva, allegando fotografie e due filmati.
Tanto premesso, esaminati gli atti questa Corte
OSSERVA
Va in primo luogo dichiarata l’inutilizzabilità, ai fini della presente decisione, dei file audiovisivi allegati dalla società resistente Magenta alla propria memoria.
Ciò perché ai sensi dell’art. 61 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva -in combinato disposto con i richiamati commi 2, 3 e 5 della medesima norma-, le immagini filmate possono essere acquisite dagli Organi della giustizia sportiva unicamente in relazione ad atti di violenza o all’uso di espressioni blasfeme.
Quanto alle immagini fotografiche, fermo quanto di seguito si osserverà in ordine alla valutazione da parte dell’Arbitro, possono essere acquisite e valutate, rilevandosi come non vi sia contestazione tra le parti che queste ritraggano effettivamente il terreno di gioco -ed in particolare le porte- in questione (anche se la resistente Magenta contesta che le fotografie allegate da parte della reclamante Garlasco siano state riprese nel giorno stesso della gara oggetto della decisione del Giudice Sportivo). Ma, come in parte già premesso, la documentazione fotografica assume una rilevanza del tutto marginale, in considerazione del potere attribuito all’Arbitro di valutare le condizioni di praticabilità o meno del terreno di gioco, di cui si dirà appresso.
Venendo dunque ad affrontare i motivi di ricorso,
OSSERVA
E’ infondato il primo motivo relativo all’asserita irricevibilità della riserva scritta da parte della società ospitata, in quanto sottoscritta dal Dirigente della stessa, e non dal capitano della squadra.
E’ vero infatti che la “Guida Pratica AIA” a corredo della Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio (“Il terreno di gioco”) contempla la possibilità che la riserva scritta relativa ad irregolarità sia presentata dal capitano di una delle due squadre, ma in alcun modo tale formalità è disposta come esclusiva; e tanto meno è in alcun modo prevista la nullità della riserva qualora presentata da un soggetto diverso dal capitano. Né una tale esclusività nella titolarità del potere di presentare riserva è prevista dall’art. 1 numero 4 delle “Decisioni Ufficiali FIGC” a corredo della già menzionata Regola 1.
Considerato che ai sensi dell’art. 2 comma 6 dei Principi di Giustizia Sportiva, il processo sportivo è ispirato ai criteri che governano il procedimento ordinario civile, non potrà non assumere rilevanza nel frangente che ne occupa il disposto di cui all’art. 156 del Codice di Procedura Civile, secondo cui la nullità non può essere dichiarata se non nei casi in cui sia espressamente prevista.
Ad abundantiam, mette peraltro conto rilevare come, quand’anche un’ipotesi di irricevibilità della riserva avesse dovuto essere rilevata, la constatazione dell’irregolarità delle condizioni del terreno di gioco può certamente essere rilevata anche, ufficiosamente, da parte dell’Arbitro.
E’ parimenti infondato il secondo motivo di reclamo, solo considerando che l’art. 1 n. 3) delle “Decisioni Ufficiali FIGC” che formano un corpo normativo unico con la Regola 1 del gioco, prevede espressamente che sia la società ospitante quella tenuta a mettere a disposizione idonei strumenti di misurazione per la verifica delle dimensioni regolamentari di ogni singolo particolare relativo al terreno di gioco.
La reclamante non può dunque invocare a sostegno del proprio reclamo un fatto -l’asserita inidoneità della strumentazione- di cui è unicamente responsabile.
Quanto al terzo motivo di ricorso, soccorre ancora una volta la Regola 1 del gioco del calcio, nell’art. 2 n. 2 cpv. delle Decisioni Ufficiali FIGC che fissa come termine limite per adottare la decisione circa la possibilità di dare o meno inizio alla gara un arco temporale corrispondente ad una delle due frazioni di gioco in cui la gara stessa è divisa: trattandosi di un incontro della categoria Promozione, sviluppantesi in due tempi di 45 minuti ciascuno, il termine entro il quale il Direttore di gara sarebbe stato tenuto ad assumere tale determinazione era quindi fissato in quarantacinque minuti successivi all’orario ufficiale fissato per l’inizio della partita. E’ certamente erronea la tesi difensiva posta a fondamento del ricorso, secondo cui tale tempo dovrebbe farsi decorrere dal momento in cui la società ospitante abbia dato avvio alle operazioni di regolarizzazione della situazione constatata come non conforme; e ciò anche perché, in assenza di una esplicita previsione circa il momento in cui tali accorgimenti debbano avere inizio, il risultato che ne deriverebbe sarebbe l’inesistenza di un termine effettivo finale; il che si rivelerebbe in palese contrasto con la previsione regolamentare.
Per ciò che concerne infine il quarto ed ultimo motivo del ricorso, deve unicamente essere rammentata la previsione di cui all’art. 2 n. 1 delle più volte richiamate Decisioni Ufficiali FIGC relative alla Regola 1, secondo cui “il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco per intemperie o per ogni altra causa, è di competenza esclusiva dell’arbitro designato a dirigere la gara”.
Orbene, considerato che nel referto relativo alla gara in contestazione l’Ufficiale di gara ha univocamente evidenziato di avere ritenuto sussistente una causa di impraticabilità del terreno di gioco ravvisandone la pericolosità per l’incolumità dei calciatori, ogni differente valutazione esula dai poteri di sindacato di questa Corte.
Conclusivamente, il reclamo proposto dalla F.C. Garlasco A.S.D. non può trovare accoglimento.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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