C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 05/05/2022 – Delibera – Reclamo società SPORT CASAZZA S.S.D. – Campionato Allievi U17 – Gir. C GARA del 10.04.2022 tra A.S.D CENATE SOTTO – SPORT CASAZZA S.S.D. C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 14.04.2022

Reclamo società SPORT CASAZZA S.S.D. - Campionato Allievi U17 – Gir. C

GARA del 10.04.2022 tra A.S.D CENATE SOTTO – SPORT CASAZZA S.S.D.

C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 14.04.2022

La società SPORT CASAZZA S.S.D. ha proposto reclamo in data 26.04.2022 avverso la decisione del G.S. che ha comminato l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 25.11.2022 a carico del proprio dirigente Ghilardi Stefano per avere quest’ultimo, al termine del primo tempo, rivolto un’espressione irriguardosa verso l’arbitro, afferrandolo per il braccio ed impedendogli di raggiungere lo spogliatoio; successivamente alla notifica dell’espulsione, il tesserato afferrava il direttore di gara per la divisa con entrambe le mani e, spingendolo con violenza, gli causava un temporaneo dolore al petto; infine, mentre il tesserato veniva accompagnato fuori dal campo, proferiva verso l’arbitro gravissime espressioni offensive, facendo riferimento anche a tutta la categoria arbitrale.

La reclamante fornisce una ricostruzione dei fatti differente evidenziando che il dirigente Ghilardi, finito il primo tempo, si rivolgeva all’arbitro dicendo di “portare rispetto ai giocatori, di non fare il fenomeno e protagonista”, senza tuttavia entrare in contatto con il direttore di gara e senza insultarlo.

Inoltre la reclamante sostiene che il proprio dirigente, alla notifica dell’espulsione, sia uscito subito dal campo senza proferire parola.

In conclusione, la reclamante chiede l’annullamento della sanzione inflitta dal G.S. al dirigente Ghilardi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il C.U. n. 160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C. ed il C.U.  n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D. aventi ad oggetto “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2021/2022

OSSERVA PRELIMINARMENTE

  1. la gara del 10.04.2022 tra A.S.D Cenate Sotto – Sport Casazza S.S.D. rientra tra le ultime quattro  giornate di gara del campionato Allievi U17 provinciali;
  2. la società reclamante ha presentato preannuncio di reclamo in data 15.04.2022 alle ore 17.41 avverso una sanzione pubblicata con il C.U. n. 37 del 14.04.2022 della Delegazione Provinciale di Bergamo (relativa alla gara di campionato della categoria allievi U17 del 10.04.2022 tra A.S.D Cenate Sotto – Sport Casazza S.S.D.), chiedendo la copia dei documenti su cui si fonda la pronuncia del G.S.;
  3. in data 20.04.2022 alle ore 08.23 la Segreteria della Corte Sportiva d’Appello Territoriale trasmetteva a mezzo PEC la documentazione richiesta e solo in data 26.04.2022 alle ore 10.43 la società Sport Casazza depositava il proprio reclamo, che il C.U. n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D., attuativo del C.U. n.160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C., concernente  “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2021/2022” stabilisce al punto 2), in relazione ai procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale:
  • Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del G.S.
  • Il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti.

…omissis…;

  1. il procedimento in esame rientra nell’ambito di applicazione della sopra menzionata norma, dovendosi pertanto osservare i termini abbreviati ivi stabiliti, che la reclamante non ha rispettato i termini sia per la presentazione del preannuncio di reclamo sia per il deposito del reclamo a seguito della ricezione dei documenti richiesti.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile per mancata osservanza dei termini procedurali e dispone l’addebito della relativa tassa.

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