C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 12/05/2022 – Delibera – Reclamo società A.S.D. REAL VIDIGULFO – Camp. 3° categoria – girone B. Gara del 01.05.2022 tra U.S.D. ORATORIO DON BOSCO – A.S.D. REAL VIDIGULFO C.U. n. 41 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 05.05.2022.

Reclamo società A.S.D. REAL VIDIGULFO – Camp. 3° categoria – girone B.

Gara del 01.05.2022 tra U.S.D. ORATORIO DON BOSCO – A.S.D. REAL VIDIGULFO

C.U. n. 41 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 05.05.2022.

La società A.S.D. REAL VIDIGULFO ricorre avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. comminava la squalifica di n. 4 gare nei confronti del calciatore RIZZI ALESSANDRO, poiché il tesserato, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, insultava l’arbitro e continuava a proferire frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro stesso e dei calciatori avversari anche una volta uscito dal campo, sostando fuori dagli spogliatoi.

Avverso la predetta decisione, la ricorrente osserva nel reclamo che il calciatore raggiunto dalla squalifica, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, avrebbe abbandonato il terreno di gioco senza proferire alcun insulto nei confronti del direttore di gara né di altri dirigenti o giocatori della squadra avversaria.

A supporto del reclamo, la ricorrente allega altresì una dichiarazione scritta resa dal Presidente della squadra avversaria, U.S.D. Oratorio Don Bosco, con la quale questi fa riferimento ad altre dichiarazioni rese da altri dirigenti della società, presenti in panchina in occasione della gara, i quali avrebbero riferito che il giocatore RIZZI ALESSANDRO, a seguito della sanzione disciplinare, si sarebbe diretto verso gli spogliatoi senza dire alcunché all’arbitro.

Su tali basi, la ricorrente chiede una riduzione della squalifica.

In data 7 maggio 2022 perveniva all’attenzione di questa Corte dichiarazione scritta dell’Ufficiale di Gara, il quale confermava il contenuto del referto ed in particolare confermava che il calciatore RIZZI ALESSANDRO, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, usciva dal campo insultando tanto l’Arbitro quanto i Calciatori avversari, proseguendo in tale comportamento anche una volta uscito dal campo e fermatosi fuori dagli spogliatoi.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo, anche tenuto conto dell’abbreviazione dei termini di cui al C.U. n. 160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C. e C.U. n. 69/CS della L.N.D. del 4.02.2022, è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.

OSSERVA

ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Su queste basi, il referto di gara e il supplemento reso dall’Arbitro sono chiari ed univoci nel rappresentare che a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione, il calciatore RIZZI ALESSANDRO, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, proferiva plurime frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti dell’Arbitro.

Il referto attesta altresì come il comportamento irriguardoso, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, sarebbe proseguito anche una volta che la partita era ripresa, e si sarebbe concretizzato tanto in ingiurie quanto in frasi minatorie, proferite nei confronti dei calciatori avversari e dell’Ufficiale di Gara.

Il contenuto del reclamo nulla offre per smentire la ricostruzione dettagliatamente richiamata nei documenti di gara, né può assumere valore determinante la dichiarazione scritta del presidente della squadra avversaria, riferita indirettamente e genericamente ad affermazioni di altri tesserati, il cui contenuto non consente di superare quanto riportato dall’Ufficiale di Gara.

Infine, considerato che la squalifica per i fatti in esame consegue per n. 1 (una) giornata all’espulsione per doppia ammonizione e per le restanti n. 3 (tre) giornate ai sopra richiamati comportamenti ingiuriosi ed irriguardosi nei confronti dell’Ufficiale di Gara, osservato il disposto di cui all’art. 36, co. 1, lett. a) C.G.S., questa Corte ritiene la sanzione congrua e quindi meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il reclamo proposto dalla A.S.D. REAL VIDIGULFO.

Dispone l’addebito della relativa tassa, se versata.

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