C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 12/05/2022 – Delibera – Reclamo società ASD ACCADEMIA GERA D’ADDA – Camp. Promozione – Gir. C GARA del 24.04.2022 tra ASD ACCADEMIA GERA D’ADDA – ASD US CALCIO SAN PELLEGRINO C.U. n. 65 del CRL datato 28.04.2022

Reclamo società ASD ACCADEMIA GERA D’ADDA – Camp. Promozione – Gir. C

GARA del 24.04.2022 tra ASD ACCADEMIA GERA D’ADDA – ASD US CALCIO SAN PELLEGRINO

C.U. n. 65 del CRL datato 28.04.2022

La società ASD ACCADEMIA GERA D’ADDA ha proposto reclamo in data 01.05.2022 avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione dell’ammenda nella misura di € 500,00 per introduzione ed uso di materiale pirotecnico (nello specifico dei cd “fumogeni”) da parte dei propri tifosi.

La reclamante, nel riconoscere l’utilizzo dei fumogeni da parte dei propri sostenitori, sostiene che gli stessi non abbiano creato alcun pericolo e che il loro uso non sia stato accompagnato da alcuno strumento pirotecnico esplosivo.

In conclusione, la reclamante chiede la riduzione dell’ammenda.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il C.U. n. 160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C. ed il C.U.  n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D. aventi ad oggetto “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2021/2022

OSSERVA PRELIMINARMENTE:

  • che la gara del 24.04.2022 tra ASD ACCADEMIA GERA D’ADDA – ASD US CALCIO SAN PELLEGRINO rientra tra le ultime quattro  giornate di gara del campionato Promozione;
  • che la società reclamante non ha presentato preannuncio di reclamo;
  • che solo in data 01.05.2022 alle ore 21:19 la società ASD ACCADEMIA GERA D’ADDA depositava il proprio reclamo chiedendo di prendere visione dei documenti ufficiali di gara, trasmessi il giorno seguente alle ore 10:07;
  • che il C.U. n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D., attuativo del C.U. n.160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C., concernente  “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2021/2022” stabilisce al punto 2), in relazione ai procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale:
  • Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del G.S.
  • Il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti.

…omissis…;

  • che il procedimento in esame rientra nell’ambito di applicazione della sopra menzionata norma, dovendosi pertanto osservare i termini abbreviati ivi stabiliti.
  • che la reclamante non ha rispettato i termini né per la presentazione del preannuncio di reclamo né per il deposito del reclamo a seguito della ricezione dei documenti richiesti.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile per mancata osservanza dei termini procedurali e dispone l’addebito della relativa tassa.

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