C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 12/05/2022 – Delibera – Reclamo società CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL – Camp. Allievi Regionali U17 Elite – Gir. B GARA del 24.04.2022 tra AC PONTE SAN PIETRO SSD ARL – CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL C.U. n. 65 del CRL datato 28.04.2022

Reclamo società CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL – Camp. Allievi Regionali U17 Elite – Gir. B

GARA del 24.04.2022 tra AC PONTE SAN PIETRO SSD ARL –  CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL

C.U. n. 65 del CRL datato 28.04.2022

La società CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL ha proposto reclamo in data 29.04.2022 avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore sig. Buccolo Giuseppe, per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

La reclamante evidenzia come il calciatore sanzionato abbia inavvertitamente colpito l’avversario nel tentativo di compiere una rovesciata per allontanare il pallone dalla propria area di rigore.

In conclusione, la reclamante chiede la riduzione della squalifica irrogata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il C.U. n. 160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C. ed il C.U.  n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D. aventi ad oggetto “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2021/2022

OSSERVA PRELIMINARMENTE:

…omissis…;

  • che il procedimento in esame rientra nell’ambito di applicazione della sopra menzionata norma, dovendosi pertanto osservare i termini abbreviati ivi stabiliti.
  • che la reclamante non ha rispettato i termini né per la presentazione del preannuncio di reclamo né per il deposito del reclamo a seguito della ricezione dei documenti richiesti.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile per mancata osservanza dei termini procedurali e dispone l’addebito della relativa tassa.

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