C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 12/05/2022 – Delibera – Reclamo società F.C. CASTIGLIONE ASD – Camp. Giovanissimi Under 15 Provinciali – Gir. A GARA del 24.04.2022 tra SPORTING CLUB SSD ARL – F.C. CASTIGLIONE ASD C.U. n. 45 della Delegazione Provinciale di Mantova datato 29.04.2022

Reclamo società F.C. CASTIGLIONE ASD – Camp. Giovanissimi Under 15 Provinciali – Gir. A

GARA del 24.04.2022 tra SPORTING CLUB SSD ARL –  F.C. CASTIGLIONE ASD

C.U. n. 45 della Delegazione Provinciale di Mantova datato 29.04.2022

La società CASTIGLIONE ASD ha proposto reclamo in data 05.05.2022 avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della squalifica dell’Allenatore Esposito Fabio fino alla data del 15.05.2022 per aver tenuto, nel corso della gara del 24.04.2022 una condotta reiteratamente protestatoria sfociata dapprima in un’ammonizione e successivamente nell’espulsione.

La reclamante fornisce una ricostruzione dei fatti difforme rispetto a quella che emerge dagli atti ufficiali: evidenzia infatti come la seconda protesta nei confronti del Direttore di gara debba essere ascritta all’operato del Dirigente sig. Conigliaro Salvatore, in quanto a causa di un problema di voce, l’Allenatore Esposito Fabio non era in grado di contestare polemicamente l’operato arbitrale. La reclamante sostiene infatti che l’Arbitro, non potendo individuare da chi promanasse la protesta, abbia ammonito erroneamente l’Allenatore Esposito ed assunto consequenzialmente il provvedimento dell’espulsione per somma di ammonizioni.

In conclusione, la reclamante chiede la riduzione della squalifica del sig. Fabio Esposito

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il C.U. n. 160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C. ed il C.U.  n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D. aventi ad oggetto “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2021/2022

OSSERVA PRELIMINARMENTE:

  • che la gara del 24.04.2022 tra SPORTING CLUB SSD ARL –  F.C. CASTIGLIONE ASD rientra tra le ultime quattro giornate di gara del campionato Giovanissimi Provinciali Under 15;
  • che la società reclamante non ha presentato preannuncio di reclamo;
  • che solo in data 05.05.2022 la società Castiglione ASD depositava il proprio reclamo.
  • che il C.U. n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D., attuativo del C.U. n.160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C., concernente  “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2021/2022” stabilisce al punto 2), in relazione ai procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale:
  • Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del G.S.
  • Il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti.

…omissis…;

  • che il procedimento in esame rientra nell’ambito di applicazione della sopra menzionata norma, dovendosi pertanto osservare i termini abbreviati ivi stabiliti.
  • che la reclamante non ha rispettato i termini né per la presentazione del preannuncio di reclamo, mai pervenuto, né per il deposito del reclamo;
  • che il reclamo sarebbe comunque tardivo anche in applicazione dei termini ordinari di cui all’art. 76 commi 2 e 3 del CGS;

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile per mancata osservanza dei termini procedurali e dispone l’addebito della relativa tassa.

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