C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 12/05/2022 – Delibera – Reclamo società US MONVICO ASD – Camp. Juniores Prov. U19 – Gir. E GARA del 20.04.2022 tra USD CALCIO BREMBATE – US MONVICO C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 28.04.2022
Reclamo società US MONVICO ASD – Camp. Juniores Prov. U19 – Gir. E
GARA del 20.04.2022 tra USD CALCIO BREMBATE – US MONVICO
C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 28.04.2022
La società US MONVICO ASD ha proposto tre distinti reclami, ciascuno preceduto dal propedeutico preannuncio, in data 29.04.2022 avverso le decisioni del G.S. che ha comminato la sanzione dell’inibizione fino alla data del 30.10.2022 nei confronti del Dirigente sig. Bozzato Walter – il quale, intervenuto per sedare una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre, avrebbe colpito reiteratamente con calci e pugni un giocatore della squadra avversaria - e le squalifiche, ciascuna per 4 giornate effettive di gara, nei confronti dei calciatori sig.ri Bonanomi Michael e Bozzato Leonardo, che rispettivamente avrebbero il primo colpito con un pugno alla testa un giocatore avversario facendolo cadere a terra e per aver alimentato la rissa in corso, il secondo reagito dapprima verbalmente e poi fisicamente alla condotta violenta di un avversario.
Quanto al sig. Bozzato Walter, la reclamante sostiene che il Dirigente non avrebbe mai colpito in alcun modo un giocatore avversario, essendosi lo stesso limitato a sedare la rissa in corso, cercando di separare giocatori e dirigenti di cui temeva la colluttazione.
Quanto al sig. Bonanomi Michael, la reclamante sostiene che il calciatore sia stato, contrariamente a quanto indicato nel referto arbitrale, la vittima dell’aggressione e non l’autore.
Quanto al sig. Bozzato Leonardo, la reclamante sostiene che il calciatore, dopo aver subito un fallo di gioco, mentre si allontanava dall’azione sia stato colpito alle spalle con un pugno, con conseguente reazione da parte dello stesso tesserato e di altri atleti e dirigenti presenti.
A conforto di quanto sostenuto, la reclamante allegava ai reclami una riproduzione audiovisiva dalla quale poteva asseritamente essere evinta la corrispondenza di quanto indicato in sede di reclamo con i fatti accaduti.
In conclusione, la reclamante chiedeva la riduzione dell’inibizione irrogata nei confronti del sig. Bozzato Walter e la riduzione delle squalifiche irrogate nei confronti dei sigg.ri Bonanomi Michael e Bozzato Leonardo.
La reclamante, in persona del proprio Presidente, sig. Paolo Bolognini, in sede di preannuncio di reclamo, chiedeva di ricevere gli atti ufficiali di gara e di essere sentita dalla Corte.
In data 05.05.2022, compariva davanti alla Corte Sportiva d’Appello il sig. Paolo Bolognini, Presidente di US Monvico ASD.
Rilevata la connessione tra i procedimenti, la Corte ne disponeva la riunione e la trattazione in un’unica udienza.
Il Presidente, sig. Paolo Bolognini, nel riportarsi integralmente a quanto sostenuto nei tre reclami ed alle conclusioni ivi rassegnate, evidenziava in particolar modo come le circostanze rappresentate nel referto arbitrale si fossero svolte in maniera difforme ed opposta rispetto a quanto descritto.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il C.U. n. 160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C. ed il C.U. n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D. aventi ad oggetto “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2021/2022”
OSSERVA PRELIMINARMENTE:
- che la gara del 20.04.2022 tra USD CALCIO BREMBATE – US MONVICO rientra tra le ultime quattro giornate di gara del campionato Juniores Provinciali Under 19;
- che la società reclamante ha presentato tre distinti preannunci di reclamo in data 27.04.2022, rispettivamente alle ore 18:28 per il sig. Bozzato Walter, 18:34 per il sig. Bozzato Leonardo e 18:37 per il sig. Bonanomi Michael avverso le sanzioni pubblicate con il C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 27.04.2022 (relativa alla gara di campionato della categoria Juniores Provinciali Under 19 del 20.04.2022 tra USD CALCIO BREMBATE – US MONVICO), chiedendo la copia dei documenti su cui si fonda la pronuncia del G.S.;
- che detti documenti venivano trasmessi alla reclamante in data 28.04.2022 alle ore 16:13;
- che in data 29.04.2022 la società US MONVICO depositava tre distinti reclami, rispettivamente alle ore 15:38 per il sig. Bozzato Walter, 15:47 per il sig. Bozzato Leonardo, 15: 53 per il sig. Bonanomi Michael;
- che il C.U. n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D., attuativo del C.U. n.160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C., concernente “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2021/2022” stabilisce al punto 2), in relazione ai procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale:
- Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del G.S.
- Il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti.
…omissis…;
- che il procedimento in esame rientra nell’ambito di applicazione della sopra menzionata norma, dovendosi pertanto osservare i termini abbreviati ivi stabiliti.
- che la reclamante non ha rispettato i termini per il deposito del reclamo a seguito della ricezione dei documenti richiesti, dovendosi ritenere che qualora i documenti di gara vengano trasmessi alla reclamante dopo le ore 11:00 il termine per il deposito del reclamo debbano intendersi posticipati alle ore 11:00 del giorno successivo.
Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
il reclamo inammissibile per mancata osservanza dei termini procedurali e dispone l’addebito della relativa tassa.
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