C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 17/05/2022 – Delibera – Reclamo società G.S.D. ARCELLASCO – Camp. Allievi U18 – Gir. B GARA del 26.04.2022 tra G.S.D. ARCELLASCO – BRESSO CALCIO S.R.L. C.U. n. 66 del CRL datato 29.04.2022

Reclamo società G.S.D. ARCELLASCO – Camp. Allievi U18 – Gir. B

GARA del 26.04.2022 tra G.S.D. ARCELLASCO – BRESSO CALCIO S.R.L.

C.U. n. 66 del CRL datato 29.04.2022

La società G.S.D. ARCELLASCO ha proposto reclamo avverso decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S., riscontrata la rinuncia alla prosecuzione dell’incontro in intestazione da parte della ricorrente, motivata in funzione di gravi insulti a sfondo razziale proferiti da un giocatore della squadra avversaria a un proprio calciatore al minuto 29 del 2° tempo, ritenuta la violazione dell’art. 53 N.O.I.F., ha disposto le sanzioni de (i) la perdita della gara con il risultato di 0-3; (ii) un punto di penalizzazione e (iii) l’ammenda pari ad Euro 80,00, così determinata dalla categoria di appartenenza, oltre alla squalifica per n. 11 (undici) gare nei confronti del giocatore ROTOLO CRISTIAN, della Bresso Calcio S.r.l., per gli insulti a sfondo razziale e l’ammenda di Euro 80,00 alla medesima società per avere lo stesso calciatore provocato volontariamente la rottura della bandierina del calcio d’angolo.

Nel proprio reclamo, la G.S.D. ARCELLASCO afferma di essere venuta a conoscenza solo dopo la pubblicazione della decisione del G.S. della circostanza per cui il giocatore che avrebbe proferito l’insulto a carattere discriminatorio non potrebbe essere il calciatore ROTOLO CRISTIAN, in quanto quest’ultimo non avrebbe preso parte all’incontro in parola, nonostante il suo nome compaia all’interno della distinta di gioco.

A supporto di tale affermazione, la ricorrente allega una dichiarazione scritta di tre propri tesserati, tra cui il destinatario dell’insulto a sfondo razziale, i quali affermano che il calciatore da loro identificato con la persona di ROTOLO CRISTIAN, al di fuori dell’incontro, non sarebbe il calciatore che ha in concreto insultato il tesserato della G.S.D. Arcellasco, Mohammed Immad.

Tale circostanza configurerebbe, ad avviso della reclamante, una irregolarità nella disputa dell’incontro. In aggiunta, la G.S.D. Arcellasco si duole della severità delle sanzioni comminate dal G.S., osservando che la decisione di non proseguire nell’incontro è stata esclusivamente motivata dalla volontà di stigmatizzare con fermezza il grave comportamento del calciatore avversario.

In data 11 maggio 2022 perveniva all’attenzione di questa Corte “Nota di rettifica” da parte della società BRESSO CALCIO S.r.l., all’interno della quale la società riferisce che il calciatore che ha proferito il grave insulto a carattere discriminatorio non sarebbe ROTOLO CRISTIAN, il quale non avrebbe nemmeno preso parte all’incontro, bensì un altro tesserato della società, MANUEL MARIO PIGNATA, e che l’erronea identificazione da parte dell’arbitro sarebbe dovuta a una non corretta compilazione della distinta da parte della società.

Più in particolare, nella asserita concitazione dei momenti successivi al grave episodio di razzismo, i dirigenti della BRESSO CALCIO, dietro richiesta dell’arbitro il quale aveva asseritamente smarrito le distinte iniziali, gliene avrebbero consegnata una nuova, compilandola però in modo non corretto e determinando così l’erronea identificazione del calciatore.

Su queste basi, la società conclude chiedendo la rettifica del nominativo del calciatore espulso e squalificato, nei termini sopra indicati.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti il C.U. n. 160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C. ed il C.U. n.69/CS del 04.02.2022 della L.N.D.

OSSERVA PRELIMINARMENTE

Il già richiamato C.U. n. 69/CS del 04.02.2022 della L.N.D., attuativo del C.U. n. 160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C., concernente la “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2021/2022”, in relazione ai procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale stabilisce, al punto n. 2), che:

“Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del G.S.

Il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti”.

La gara del 26.04.2022 tra G.S.D. ARCELLASCO e BRESSO CALCIO S.r.l. rientra tra le ultime quattro giornate di gara del campionato Allievi Under 18 (quale recupero della 12° giornata).

La delibera del G.S. a cui il reclamo si riferisce è stata pubblicata sul C.U. n. 66 del C.R. Lombardia, pubblicato in data 29 aprile 2022.

L’unica società reclamante, G.S.D. ARCELLASCO, ha presentato preannuncio di reclamo in data 2 maggio 2022, ore 18:18; all’interno dello stesso preannuncio di reclamo, con il quale non è stata richiesta copia del referto arbitrale, la ricorrente riconosce già che trattasi di reclamo “fuori tempo” e riferisce di essere venuta a conoscenza delle ragioni del reclamo – la pretesa ’irregolarità della gara legata all’identità del calciatore che ha proferito gli insulti razziali – il 30 aprile 2022.

Il reclamo veniva poi formalmente presentato in data 6 maggio 2022, ore 21:11.

Risulta evidente, e del resto riconosciuto dalla stessa reclamante, che non sono stati rispettati i termini, previsti a pena di inammissibilità, per il deposito del reclamo.

Quanto, invece, alla “nota”, con la quale la BRESSO CALCIO S.r.l. chiede la “rettifica” del nominativo del calciatore squalificato, non pare nemmeno possibile qualificare tale atto alla stregua di un reclamo, difettandone in radice i presupposti, ed in ogni caso essendo il medesimo ampiamente tardivo e comunque inammissibile in funzione dell’inammissibilità del reclamo principale.

È del resto, pacifico, che non si tratterebbe di mera “rettifica”, come richiesto dalla BRESSO CALCIO S.r.l., essendo in questione tanto l’identità del calciatore reo di aver proferito un gravissimo e deprecabile insulto a sfondo razziale quanto il contenuto delle distinte di gioco, che – come noto – possiedono fede privilegiata, quale parte del referto arbitrale, rispetto all’identità dei tesserati presenti all’incontro, circostanze meritevoli di approfondimento in altra sede.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile per mancata osservanza dei termini procedurali e dispone l’addebito della relativa tassa.

Si dispone, infine, la trasmissione integrale degli atti del fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

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