C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 27/05/2022 – Delibera – Reclamo della società SSDARL SAN GIUSEPPE – Play-out 2° Categoria Gir. R GARA del 15.5.2022 tra SSDARL San Giuseppe – U.S. Visconti C.U. n. 43 della Delegazione Provinciale di Milano datato 19.5.2022 La società SSDARL San Giuseppe ha proposto reclamo in data 24.5.22 avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00 per l’introduzione all’interno dell’impianto sportivo ed il lancio, da parte di propri sostenitori, di fumogeni, uno dei quali sfiorava uno degli Assistenti Ufficiali della gara; nonché per il lancio di lattine sul terreno di gioco. La reclamante fornisce una ricostruzione dei fatti differente evidenziando che il comportamento censurato sarebbe da ascrivere a soggetti estranei alla propria tifoseria, contestando quindi di poter essere ritenuta responsabile della loro condotta a titolo di responsabilità oggettiva. In conclusione, la reclamante chiede l’annullamento, o comunque la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Reclamo della società SSDARL SAN GIUSEPPE – Play-out 2° Categoria Gir. R GARA del 15.5.2022 tra SSDARL San Giuseppe – U.S. Visconti C.U. n. 43 della Delegazione Provinciale di Milano datato 19.5.2022

La società SSDARL San Giuseppe ha proposto reclamo in data 24.5.22 avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00 per l’introduzione all’interno dell’impianto sportivo ed il lancio, da parte di propri sostenitori, di fumogeni, uno dei quali sfiorava uno degli Assistenti Ufficiali della gara; nonché per il lancio di lattine sul terreno di gioco. La reclamante fornisce una ricostruzione dei fatti differente evidenziando che il comportamento censurato sarebbe da ascrivere a soggetti estranei alla propria tifoseria, contestando quindi di poter essere ritenuta responsabile della loro condotta a titolo di responsabilità oggettiva. In conclusione, la reclamante chiede l’annullamento, o comunque la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il C.U. n. 160/A del 03.02.2022 della F.I.G.C. ed il C.U. n.70/CS del 04.02.2022 della L.N.D. aventi ad oggetto “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare di play-off e play-out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – stagione sportiva 2021/2022” OSSERVA PRELIMINARMENTE: che la gara del 15.5.2022 tra SSDARL San Giuseppe e U.S. Visconti rientra tra le gare di play-out del campionato di seconda categoria; che la società reclamante ha presentato reclamo in data 24.5.2022, osservando il termine ordinario di cui all’art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, ma non rispettando il termine abbreviato di cui al sopracitato Comunicato Ufficiale. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA il reclamo inammissibile per mancata osservanza dei termini procedurali e dispone l’addebito della relativa tassa.

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