F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 155/TFN – SD del 14 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 17135/233BIS pf21-22/GC/GR/blp del 13 maggio 2022 nei confronti di Elisa Rullo e Roberto Nespoli – Reg. Prot. 158/TFN-SD

Decisione/0155/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0158/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente (Relatore)

Valentina Aragona – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Gaia Golia – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 7 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.17135/233BIS pf21-22/GC/GR/blp del 13 maggio 2022 nei confronti di Elisa Rullo e Roberto Nespoli,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 13 maggio 2022 la Procura Federale ha deferito i sigg.ri:

- Elisa Rullo, Consigliere di Amministrazione della società Novara Calcio dal 5 novembre 2020 per rispondere della: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 800.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

- Roberto Nespoli, Consigliere di Amministrazione della società Novara Calcio dal 5 novembre 2020 per rispondere della violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 800.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

La fase istruttoria

La vicenda in questione rappresenta uno stralcio del più complesso procedimento che ha tratto le mosse dalla nota del 19 ottobre 2021 con la quale la Co.Vi.So.C. informava la Procura Federale delle risultanze delle attività di controllo svolte nelle due stagioni sportive 2019-2020 e 2020- 2021 in relazione ad operazioni di compravendita di diritti alle prestazioni dei calciatori che, concluse per prezzi significativi, avevano comportato flussi monetari assai contenuti.

Le complesse ed approfondite operazioni di indagine effettuate dalla Procura Federale, meglio evidenziate nell’atto di deferimento, hanno portato ad esaminare nel dettaglio diverse operazioni che, secondo quanto sostenuto in deferimento, sarebbero state contraddistinte da una sistematica sopravvalutazione del corrispettivo di cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori coinvolti nei trasferimenti e la corrispondente compensazione finanziaria dei valori attribuiti ai diritti scambiati.

La contestazione formulata agli odierni deferiti ha ad oggetto, nello specifico, la cessione del diritto alle prestazioni del calciatore Barbieri Tommaso per Euro 1.400.000 alla Juventus ed il contestuale acquisto del diritto alle prestazioni del calciatore Lamanna Francesco per Euro 900.000 per il conseguimento che, secondo la tesi della Procura federale avrebbe comportato plusvalenze fittizie per gli importi sopra indicati.

Nella loro qualità di Consiglieri di amministrazione, quindi, gli odierni deferiti avrebbero approvato, colpevolmente, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e quella trimestrale al 31 marzo 2021 nella quale sarebbero state contabilizzate tali plusvalenze. La posizione degli odierni deferiti è stata stralciata da quella relativa agli altri soggetti coinvolti nel procedimento principale,  in quanto, come indicato nella Procura, la comunicazione di conclusione indagini inviata contestualmente a tutti i soggetti coinvolti nella corposa indagine, non sarebbe  andata a buon fine nei loro confronti in quanto i plichi contenenti la stessa, inviati tramite la Società Novara Calcio Spa agli indirizzi di residenza alla stessa risultanti, sono stati restituiti al mittente.

La fase predibattimentale

A seguito del deferimento e della fissazione dell’udienza, i deferiti hanno presentato memorie difensive con il patrocinio dell’Avv. Cesare Di Cintio eccependo in primo luogo l’inammissibilità del deferimento per l’avvenuta notifica della comunicazione di conclusione indagini oltre i termini di cui all’art.123 CGS-FIGC nonché, in secondo luogo dell’art.118 CGS-FIGC per il mancato rispetto del termine di 30 giorni per l’iscrizione della notizia nel registro dei procedimenti.

Nel merito, dopo aver dato contezza dell’avvenuto proscioglimento, sui medesimi fatti, della società di appartenenza dei deferiti, ha argomentato in ordine ai motivi di rigetto del deferimento, anche con riferimento al ruolo di consiglieri di amministrazione, rivestito dai deferiti.

ll dibattimento

All’udienza del 7.6.2022, svoltasi in videoconferenza, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, alla luce delle recentissime pronunce di questo Tribunale e della corte Federale d’appello il proscioglimento dei deferiti, chiedendo, tuttavia, che fosse inserita a verbale la seguente testuale dichiarazione “Per quanto riguarda le posizioni dei deferiti Elisa Rullo e Roberto Nespoli, la Procura federale chiede il proscioglimento alla luce della decisione della CFA, la quale decisione ha stabilito che esiste la distinzione tra prezzo e valore di stima e che ogni bene materiale o immateriale può essere oggetto di valutazione anche alla luce del fatto che si è di fronte ad un fenomeno diffuso (quello delle plusvalenze fittizie o non genuine, come definite da una parte della dottrina economico contabile) che impatta pesantemente sui fondamentali dei bilanci delle società sportive di calcio nel nostro caso generando, con ciò, degli squilibri di sistema a cui il legislatore federale deve, in termini brevi, porre rimedio”.

L’Avv. Francesca Auci, in rappresentanza dei deferiti, dopo essersi riportata integralmente al contenuto degli scritti difensivi ha, in replica alla Procura federale, evidenziato che la fattispecie oggetto di contestazione riguarda una sola singola ed isolata operazione.

La decisione

 Il Tribunale non può che prendere atto delle argomentazioni fornite da questo Tribunale con la decisione n. 0128/TFNSD-20212022 del 22.04.2022 e dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello con la decisione n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022 e della consequenziale richiesta della Procura Federale formulata in udienza e conseguentemente, prosciogliere gli odierni deferiti dalle contestazioni formulate, pur dando contezza della scelta della Corte federale di appello, di trasmettere la propria decisione al Presidente della Federazione per valutare l’opportunità di assumere una iniziativa normativa urgente che tenga conto di quanto indicato nelle motivazioni.

Per gli identici fatti, fra l’altro, gli amministratori con potere di rappresentanza del Novara Spa e la stessa società sono già stati prosciolti, non sussistendo, nell’odierno deferimento, elementi diversi rispetto a quanto già esaminato nelle cennate decisioni.

Il proscioglimento nel merito comporta l’assorbimento di tutte le eccezioni formulate dalla difesa. 

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Pierpaolo Grasso              

 

Depositato in data 14 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it