F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 156/TFN – SD del 15 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 16827/321pf21-22/GC/GR/ff del 10 maggio 2022 nei confronti di Luciano Dotti + altri – Reg. Prot. 149/TFN-SD

Decisione/0156/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0149/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 6 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16827/321pf21-22/GC/GR/ff del 10 maggio 2022 nei confronti di Luciano Dotti, Nicola Cacciapuoti, Roberto Alamanni, Giorgio Rosadini, Ferdinando Neri, Angelo Livi e della società Aquila Montevarchi 1902 Srl,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 16827/321pf21-22/GC/GR/ff del 10 maggio 2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Luciano Dotti, all’epoca dei fatti tesserato, in qualità di collaboratore tecnico, per la società “Aquila Montevarchi 1902 Srl” di Montevarchi, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della soc. “Aquila Montevarchi 1902 Srl” nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri;

- il sig. Nicola Cacciapuoti, all’epoca dei fatti tesserato, in qualità di allenatore UEFA B, per la società “Aquila Montevarchi 1902 Srl” di Montevarchi, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della soc. “Aquila Montevarchi 1902 Srl” nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di allenatore UEFA B e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri.

- il sig. Roberto Alamanni, all’epoca dei fatti tesserato, in qualità di allenatore dei portieri, per la società “Aquila Montevarchi 1902 Srl” di Montevarchi, - violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito l’espletamento, di fatto, dell’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della soc. “Aquila Montevarchi 1902 Srl” ai sigg. Luciano Dotti e Nicola Cacciapuoti, soggetti non abilitati e privi dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, fungendo da prestanome in favore degli stessi.;

- il sig. Giorgio Rosadini, all’epoca dei fatti tesserato per la società professionistica “Aquila Montevarchi 1902 Srl” quale Direttore Tecnico, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 8 comma 1 del Regolamento Elenco Speciali Direttori Sportivi per avere svolto l’attività di Direttore Sportivo della soc. “Aquila Montevarchi 1902 Srl” benché privo dello specifico diploma di Direttore Sportivo e non fosse iscritto nel relativo elenco speciale dei Direttori Sportivi;

- il sig. Ferdinando Neri, all’epoca dei fatti tesserato per la società professionistica “Aquila Montevarchi 1902 Srl” quale collaboratore con funzioni di Direttore Sportivo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 8 comma 1 del Regolamento Elenco Speciali Direttori Sportivi per avere ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo della soc. “Aquila Montevarchi 1902 Srl” benché privo dello specifico diploma di Direttore Sportivo e non iscritto nel relativo elenco speciale dei Direttori Sportivi;

- il sig. Angelo Livi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della soc. “Aquila Montevarchi 1902 Srl”, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito che l’attività di allenatori dei portieri della prima squadra della soc. “Aquila Montevarchi 1902 Srl” venisse svolta, di fatto, in luogo del sig. Roberto Alamanni (facente da prestanome), dai sigg. Luciano Dotti e Nicola Cacciapuoti, benché questi ultimi non fossero in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 8 comma 1 del Regolamento Elenco Speciali Direttori Sportivi per avere consentito o, comunque, non impedito che il sig. Giorgio Rosadini svolgesse l’attività di Direttore Sportivo della soc. “Aquila Montevarchi 1902 Srl” benché privo dello specifico diploma di Direttore Sportivo e non fosse iscritto nel relativo elenco speciale dei Direttori Sportivi;

c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 8 comma 1 del Regolamento Elenco Speciali Direttori Sportivi per avere consentito o, comunque, non impedito che il sig. Ferdinando Neri ricoprisse il ruolo di Direttore Sportivo della soc. “Aquila Montevarchi 1902 Srl” benché lo stesso fosse privo dello specifico diploma di Direttore Sportivo e non fosse iscritto nel relativo elenco speciale dei Direttori Sportivi;

- la soc. “Aquila Montevarchi 1902 Srl” a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per ciascuno degli atti e dei comportamenti posti in essere dai sigg. Angelo Livi, Luciano Dotti, Nicola Cacciapuoti, Roberto Alamanni, Ferdinando Neri e Giorgio Rosadini come riportati nei capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto la ““Attività di allenatore dei portieri posta in essere dai signori Luciano Dotti e Nicola Cacciapuoti senza la necessaria abilitazione, presumibilmente sfruttando come prestanome il sig. Roberto Alamanni, ed attività di direttore tecnico del sig. Giorgio Rosadini in mancanza di qualifica”, risulta iscritto nel relativo registro in data 03/11/2021 al n. 321 pf 21-22.

Nel corso delle indagini sono stati sentiti tutti gli incolpati nonché, quali tesserati per la soc. “Aquila Montevarchi 1902 Srl”, i signori Rinaldi Filippo e Giusti Andrea, portieri, e Amatucci Francesco, centrocampista, come da verbali versati in atti.

La Procura federale, inoltre: ha depositato la segnalazione pervenutale in ordine ai fatti oggetto del procedimento; ha acquisito e depositato le e-mail pervenute dal Settore Tecnico in data 2.12.2021 (erroneamente indicata con la data del 2.2.2021) e 13.12.2021 e dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi in data 3.12.2021 e 15.2.2022, nonché i fogli di censimento della società incolpata per le stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022.

La Comunicazione di conclusione delle indagini del 31.3.2022 risulta essere stata ritualmente notificata a tutte le parti.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 6.6.2022, si sono costituiti con un’unica memoria difensiva i signori Luciano Dotti, Nicola Cacciapuoti e Roberto Alamanni con l’ausilio dell’avv. Tommaso Cosi. Con un’unica memoria si sono altresì costituiti con l’avv. Fabio Giotti i signori Giorgio Rosadini, Ferdinando Neri, Angelo Livi e la soc. Aquila Montevarchi, tutti.

Entrambe le difese hanno eccepito la inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 118, comma 2, CGS-FIGC in relazione all’art. 119, commi 2 e 3 CGS-FIGC e all’art. 53, comma 1, CGS-CONI.

In tesi, secondo le difese, pervenuta la segnalazione della violazione in forma anonima, in assenza di attività pre-procedimentale, non poteva procedersi alla sua iscrizione nel registro degli illeciti.

Nel merito, la difesa degli incolpati Alamanni, Dotti e Cacciapuoti ha concluso per il loro proscioglimento, perché effettivamente ricoperto dal primo l’incarico di allenatore, se pure esercitato in via mediata per il tramite del secondo e del terzo in ragione delle patologie fisiche di cui è portatore.

Nel merito ha concluso per il proscioglimento degli incolpati anche la difesa dei signori Giorgio Rosadini, Ferdinando Neri, Angelo Livi e della soc. Aquila Montevarchi.

In tesi: a) il sig. Neri Ferdinando avrebbe lecitamente svolto il ruolo di direttore sportivo in quanto vice presidente del sodalizio con poteri di legale rappresentanza, come conferitigli dall’Assemblea straordinaria del 2.7.2021; b) il sig. Rosadini Giorgio, quale responsabile dell’area tecnica, avrebbe tenuto i rapporti tra la società e la struttura sportiva e gestionale, agendo sempre nei limiti della delega conferitagli dal Neri; c) il sig. Livi si sarebbe attenuto ai regolamenti perché effettivamente responsabile dei portieri il sig. Alamanni e perché legittimamente esercitate dal sig. Neri le funzioni di Direttore sportivo e contenuta nei limiti dell’incarico affidatogli l’attività svolta dal sig. Rosadini.

Il dibattimento

All’udienza del 6.6.2022, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’avv. Massimo Adamo per la Procura Federale; l’avv. Tommaso Cosi per i signori Luciano Dotti, Nicola Cacciapuoti e Roberto Alamanni, nonché l’avv. Fabio Giotti per i signori Giorgio Rosadini, Ferdinando Neri, Angelo Livi e per la soc. Aquila Montevarchi.

L’avv. Massimo Adamo, preliminarmente confutata l’eccezione in rito degli incolpati, in quanto l’iscrizione nel registro degli illeciti sarebbe stata preceduta dall’acquisizione dei Moduli di controllo gara redatti dai collaboratori della Procura presenti sul luogo della gara e dall’AS 400 della società, ha eccepito, quanto al sig. Ferdinando Neri, la mancanza del protocollo FIGC sul “Modulo R – Direttore Sportivo” che avrebbe dovuto inviarsi entro il 15 settembre 2021. Evidenziato, altresì, il contenuto delle dichiarazioni dei calciatori Giusti e Amatucci, che hanno riferito di non avere mai conosciuto l’Alamanni e di essere stati sempre allenatati dai signori Dotti e Cacciapuoti, ha contestato la rilevanza delle condizioni fisiche del sig. Alamanni, perché già note anche nel 2020. Riportatosi, quindi, all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica per i signori Luciano Dotti, Nicola Cacciapuoti e Roberto Alamanni; di mesi 12 (dodici) di inibizione per il sig. Giorgio Rosadini; di mesi 6 (sei) di inibizione per i signori Ferdinando Neri e Angeli Livi; di euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società Aquila Montevarchi 1902 Srl.

I difensori dei deferiti hanno insistito nella preliminare eccezione in rito, ritenuto che il richiamo ai documenti operato dal rappresentante della Procura federale costituisce un mero escamotage, in quanto inidonei, i documenti indicati, ad integrare il convincimento in ordine alla sussistenza degli illeciti, che sarebbe stato acquisibile, al più, solo all’esito di un’effettiva attività preprocedimentale.

In particolare, inoltre, l’avv. Giotti ha sostenuto la irrilevanza della mancanza del protocollo nel “Modulo R – Direttore Sportivo”, comunque non segnalata dalla COVISOC, nel mentre l’avv. Cosi ha sostenuto la irrilevanza della preesistenza al 2020 della patologia del sig. Alamanni, perché unicamente impeditiva dell’attività fisica, ma non preclusiva allo svolgimento delle funzioni. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. In via preliminare, va scrutinata l’eccezione in rito formulata dalle difese in ordine alla violazione dell’art. 118, co. 2, CGSCONI per intervenuta iscrizione della notizia dell’illecito nell’apposito registro in presenza di una segnalazione anonima ed in assenza di un’attività investigativa pre-procedimentale.

L’eccezione è fondata.

La materia, in conformità al CGS-CONI (art. 44, co. 1), è disciplinata dall’art. 118 del CGS, a mente del quale “ 1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. 2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. 3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.”

Il Collegio non ignora ed ha già ritenuto (cfr. TFN-SD – Decisione n. 114 del 28.3.2022), con ciò condividendo l’arresto delle S.U. della CFA n.  18 del 21.9.2020, che siffatta segnalazione, per quanto non possa “essere considerata alla stregua di una notizia di reato qualificata” e non possa “costituire il presupposto né per l’avvio delle indagini preliminari né per l’adozione di atti procedimentali tipici”, possa tuttavia costituire uno “stimolo investigativo” e legittimare la successiva attività d’investigazione finalizzata “a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di ‘propria iniziativa’ di una notizia di illecito sportivo.”

Allo “stimolo investigativo” costituito dalla segnalazione anonima, come ritenuto dalla Corte Federale d’appello con la decisione n. 66/CFA-2020/2021 che ha confermato altra decisione di questo collegio (cfr. TFN-SD-decisione n. 134/TFN-2020/2021), deve però seguire “una doverosa attività pre-procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione ‘d’iniziativa’ di una compiuta notizia di illecito, posta a base dei successivi deferimenti” (Corte Federale d’appelloSS.UU – decisione n. 66/CFA-2020/2021).

Il Collegio intende dare continuità ai principi enunciati.

Nella vicenda in esame, come risulta dalla documentazione versata in atti, la segnalazione anonima, pervenuta a mezzo posta, è stata protocollata al n. 3011 in data 3/11/2021 e l’illecito è stato iscritto nell’apposito registro in data 1.12.2021.

Tra il 3.11.2021 ed il 1°.12.2021 non è stata compiuta alcuna attività investigativa atta ad acquisire, all’esito del suo svolgimento, alcun convincimento autonomo in ordine alla sussistenza dell’illecito.

Risultano essere stati acquisiti, invero, unicamente i Moduli di controllo gara redatti dai collaboratori e l’AS 400 della società. I moduli di controllo comprendoni gli elenchi dei tesserati partecipanti alla gara e dei dirigenti presenti; il Modulo Stewarding con relativo piano operativo; il Modulo COVID-19 con relativa certificazione di rispetto dei requisiti medici ed igienico-sanitari del gruppo I^ squadra e della sanificazione dell’impianto provenienti della soc. Aquila Montevarchi 1902; l’elenco dei raccattapalle e dei fotografi.

A ben vedere, nulla da cui possa desumersi il compimento dell’illecito contestato.

Detti documenti, quindi, non sono idonei ad integrare il convincimento in ordine alla sussistenza degli illeciti, né nel deferimento e nel corso del dibattimento sono stati dedotti ed allegati, da parte della Procura federale, gli elementi che l’avrebbero indotta a ritenere la loro sussistenza.

Se è vero, allora, così come è vero, che una denuncia anonima può fungere da sollecitazione alle indagini, di queste indagini, preliminari alla iscrizione dell’illecito nel previsto registro, deve essere data compiuta prova da parte dell’organo inquirente.

Tale prova non è stata fornita.

In conclusione, in ragione della ravvisata assenza della condizione normativamente prevista per l’esercizio dell’azione disciplinare, deve dichiararsi l’inammissibilità del procedimento.

La natura assorbente del rilievo in rito, rende superfluo l’esame del deferimento nel merito. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il deferimento inammissibile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 15 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it