F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 158/TFN – SD del 15 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 17124/520pf21-22 GC/CAMS/mg del 12 maggio 2022 nei confronti di Mauro Elisei e della società ASD Roma XIV Decimoquarto – Reg. Prot. 157/TFN-SD

Decisione/0158/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0157/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 7 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17124/520pf21-22 GC/CAMS/mg del 12 maggio 2022 nei confronti di Mauro Elisei e della società ASD Roma XIV Decimoquarto,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 17124/520 pf21-22 GC/CAMS/mg del 13.5.2022 ha deferito al Tribunale, sezione disciplinare:

1. il sig. Mauro Elisei, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società ASD Roma XIV Decimoquarto per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al deposito degli accordi economici delle calciatrici Ylenia Cocozza, Chiara Di Carlo, Chiara Fatati, Flavia Guerrini, Ginevra Iuliano e Sara Marchetti, nel termine previsto dall’art. 94ter, comma 2, delle NOIF;

2. la Società ASD Roma XIV Decimoquarto per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Mauro Elisei Presidente e legale rappresentante, come sopra descritto.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla nota trasmessa dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Calcio Femminile alla Procura Federale in data 10.02.2022 relativamente al mancato deposito degli accordi economici sottoscritti tra la società ASD Roma XIV Decimoquarto e alcune proprie calciatrici per la stagione sportiva 2021-2022.

Aperto il fascicolo ed esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

1. per il sig. Mauro Elisei, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società ASD Roma XIV Decimoquarto le violazioni di cui: all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al deposito degli accordi economici delle calciatrici Eleonora Berardi, Sara Carnevali, Ylenia Cocozza, Chiara Di Carlo, Chiara Fatati, Flavia Guerrini, Ginevra Iuliano, Sara Marchetti, Anastasia Rodati e Karen Romanelli, nel termine previsto dalla citata disposizione delle NOIF;

2. per la ASD Roma XIV Decimoquarto a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Elisei in proprio e quale Presidente della società ASD Roma XIV Decimoquarto presentava memoria in data 16.04.2022 dichiarando che:

- le atlete Eleonora Berardi, Sara Carnevali, Anastasia Rodati e Karen Romanelli, indicate nella nota trasmessa dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Calcio Femminile, non appartengono alla società ASD Roma XIV Decimoquarto;

- la calciatrice Chiara Di Carlo non ha mai svolto alcuna attività nella citata società; - per quanto riguarda le altre atlete “l’accordo economico è a euro 0,00 (zero)”.

Dall’esame della memoria dell’indagato e dalle ulteriori consequenziali verifiche, è emerso che le calciatrici Eleonora Berardi, Sara Carnevali, Anastasia Rodati e Karen Romanelli non sono più tesserate a far data dal 30.06.2021 per la società ASD Roma XIV Decimoquarto, mentre le altre atlete (Ylenia Cocozza, Chiara Di Carlo, Chiara Fatati, Flavia Guerrini, Ginevra Iuliano e Sara Marchetti) risultano ancora tesserate presso la società in questione con conseguente conferma della contestata violazione dell’obbligo del deposito dei rispettivi accordi economici nei termini previsti dalla normativa federale.

È seguita, pertanto, la notifica del deferimento in oggetto a carico del sig. Mauro Elisei e della società ASD Roma XIV Decimoquarto.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza non sono state compiute attività difensive dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 07.06.2022 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Mauro Elisei, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Roma XIV Decimoquarto, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

È comparso personalmente il sig. Mauro Elisei, in proprio e n.q. di presidente della società ASD Roma XIV Decimoquarto, il quale nell’ammettere i fatti contestati, ha sottolineato l’assenza di dolo e la natura meramente amministrativa delle violazioni chiedendo il proscioglimento ovvero, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione minima.

La decisione

Lo svolgimento dell’istruttoria e le stesse difese svolte dall’indagato hanno permesso di accertare la violazione da parte del sig. Mauro Elisei dell’art. 94 ter delle NOIF per non aver provveduto al deposito degli accordi economici delle calciatrici Ylenia Cocozza, Chiara Di Carlo, Chiara Fatati, Flavia Guerrini, Ginevra Iuliano e Sara Marchetti, nel termine previsto dall’art. 94ter, comma 2, delle NOIF.

In particolare, l’art. 94 ter, comma 2, NOIF, rubricato “accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei campionati nazionali della LND” afferma testualmente che “gli accordi economici possono essere stipulati anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND”.

La suddetta norma, al punto seguente dello stesso comma, prevede poi che “gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione” stabilendo, da ultimo, che il deposito effettuato oltre i termini “non è consentito e non sarà accettato”.

L’art. 94 ter comma 2 citato dispone, pertanto, l’obbligo in capo alle società sportive di osservare i termini per il deposito degli accordi economici previsti dalla norma federale.

Nel caso in esame risulta incontestato che gli accordi economici siano stati regolarmente sottoscritti tra la Società odierna deferita e le proprie calciatrici e che tali accordi, tuttavia, non sono stati depositati nei termini all’uopo prescritti.

Non assume rilevanza la circostanza che gli accordi non prevedano la corresponsione di alcun premio economico in quanto ciò che è facoltativo è la sottoscrizione degli accordi economici, ma non il loro deposito qualora la conclusione degli accordi stessi sia avvenuta. Quando la conclusione dei contratti sia effettivamente conclusa, a prescindere dal contenuto degli accordi il relativo deposito deve improrogabilmente essere effettuato entro i termini dettati dal comma 2, art. 94 ter, NOIF, pena l'impossibilità di provvedervi successivamente.

Allo stesso modo, l’assenza di dolo nell’operato del deferito non preclude l’accertamento dell’infrazione e l’irrogazione della sanzione, considerando che la condotta contestata è certamente colposa e negligente integrando per l’effetto gli estremi della violazione punita a titolo di dolo o di colpa.

Di tale violazione risponde il sig. Elisei Mauro quale Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società ASD Roma XIV Decimoquarto e la stessa società Società ASD Roma XIV Decimoquarto a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque, in assenza di previsioni edittali, le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per Mauro Elisei, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società ASD Roma XVI Decimoquarto, euro 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 15 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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