F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 160/TFN – SD del 16 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7294/361pf21-22/GC/blp del 25 marzo 2022 nei confronti del sig. Alberto Mariani – Reg. Prot. 132/TFN-SD

Decisione/0160/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0132/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Antonella Arpini – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)

Marco Sepe – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 16 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.7294/361pf21-22/GC/blp del 25 marzo 2022 nei confronti del sig. Alberto Mariani,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 25 marzo 2022, a carico di:

- sig. Alberto Mariani, all’epoca dei fatti Allenatore regolarmente iscritto all’Albo del Settore Tecnico e tesserato per la società US 1913 Seregno Calcio Srl, per rispondere della violazione degli artt. 4 co. 1 del CGS e 19 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver acconsentito e reso possibile che il Sig. Ninni Corda, al tempo tesserato per la società US 1913 Seregno Calcio Srl con la qualifica di Direttore Generale, nel corso della corrente stagione sportiva e almeno fino alla metà del mese di novembre 2021, avesse provveduto di fatto a sostituirsi alla propria persona nel ricoprire e svolgere concretamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Gir. A (dirigendo gli allenamenti quotidiani, decidendo le formazioni da mandare in campo, nonché, le sostituzioni da effettuare durante le gare), così per l’effetto da aver egli finito per disattendere e mancare di adempiere a quei compiti tecnici che gli erano stati affidati dalla Società all’atto del proprio tesseramento quale allenatore della prima squadra per la corrente stagione sportiva.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e l’avv. Alessandro Di Matteo, in rappresentanza del sig. Alberto Mariani, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’avv. Enrico Liberati per la Procura Federale, e l’avv. Alessandro Di Matteo, per la difesa del deferito, i quali hanno confermato il contenuto della proposta di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell’accordo e dispone nei confronti del sig. Alberto Mariani la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica. Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 16 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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