F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 162/TFN – SD del 16 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 16841/644pf20-21/GC/gb del 10 maggio 2022 nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl – Reg. Prot. 148/TFN-SD

Decisione/0162/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0148/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 6 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.16841/644pf20-21/GC/gb del 10 maggio 2022 nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl,

 la seguente

DECISIONE

IL DEFERIMENTO

Con atto del 10 maggio 2022, la Procura Federale deferiva l’AS Livorno Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Heller Giorgio, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Livorno Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 53, comma 5, punto 2) del C.G.S. che pone degli specifici obblighi anche a carico delle Società in modo diretto.

LA FASE ISTRUTTORIA E L’ACCORDO EX ART. 126 CGS

In data 01/04/2021 la Procura Federale iscriveva un procedimento nei confronti del Sig. Giorgio Heller e della società AS Livorno Calcio Srl, avente ad oggetto la seguente condotta: sig. Giorgio Heller, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Livorno Calcio Srl all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 5, punto 2), del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver provveduto alla mancata tempestiva trasmissione delle Comunicazioni di Conclusione delle Indagini della Procura Federale proc. n. 501pf20-21 e n. 502pf20-21 del 9/02/2021 al Sig. Carrano Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante protempore della Società AS Livorno Calcio Srl al momento della instaurazione dei procedimenti medesimi, così come indicato dal TFN nella decisione n. 131/TFN- SD del 31/03/2021; AS Livorno Calcio Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata.

A seguito della notifica della CCI il Sig. Giorgio Heller in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società AS Livorno Calcio Srl. formulava richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Acquisito il consenso da parte della Procura Federale e tenuto conto della mancanza di osservazioni da parte del Presidente Federale, con Comunicato Ufficiale n. 30/AA del 3 agosto 2021, la FIGC rendeva noto l’accordo con applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio Heller e di 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società AS Livorno Calcio Srl.

Con comunicato ufficiale n. 247/AA del 27 aprile 2022, la FIGC, atteso il decorso del termine perentorio previsto per adempiere al pagamento dava atto della intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dalla società AS Livorno Calcio Srl con la Procura Federale.

IL DIBATTIMENTO

Il Presidente del TFN fissava, per la discussione, l’udienza del 6 giugno 2022.

In vista dell’udienza non venivano presentate memorie.

In sede di discussione comparivano il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Monica Fiorillo, in rappresentanza della società AS Livorno Calcio Srl.

Il dott. Luca Scarpa, riportandosi integralmente all’atto di deferimento chiedeva l’irrogazione, nei confronti della società deferita, della sanzione di euro 13.000,00 (tredicimila/00) di ammenda.

L’avv. Monica Fiorillo, preliminarmente, proponeva un nuovo accordo alla Procura Federale.

Sul punto il Tribunale Federale riteneva, ex art. 127 n. 1 C.G.S., tardiva la richiesta tenuto conto dello svolgimento in corso della prima udienza.

L’Avv. Monica Fiorillo chiedeva, a questo punto, il proscioglimento della società ovvero, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione contenuta nei minimi edittali.

LA DECISIONE

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità dell’AS Livorno Calcio Srl ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sig. Giorgio Heller, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della stessa.

Risulta, infatti, pacificamente dagli atti del deferimento, né tale circostanza risulta in alcun modo contestata dalla società, che il sig. Giorgio Heller, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 5, punto 2), del Codice di Giustizia Sportiva, non ha provveduto alla tempestiva trasmissione delle Comunicazioni di Conclusione delle Indagini della Procura Federale proc. n. 501pf20-21 e n. 502pf20-21 del 9/02/2021 al Sig. Carrano Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Livorno Calcio Srl. al momento della instaurazione dei procedimenti medesimi, così come indicato dal TFN nella decisione n. 131/TFN- SD del 31/03/2021.

Accertata la responsabilità del deferito, ritiene il Collegio che la sanzione richiesta dalla Procura Federale, pari ad euro 13.000,00 appare congrua considerato che, per giurisprudenza consolidata di  questo Tribunale, in caso di accordo ex art. 126 CGS non rispettato, la sanzione da irrogare nel successivo procedimento disciplinare vada, di regola, aumentata rispetto a quella posta come sanzione base dell’accordo, in considerazione del comportamento tenuto dal deferito nonché dell’aggravio di attività a carico degli Uffici Federali e degli Organi di Giustizia (in tal senso, tra le altre, Decisione/0025/TFNSD-2021-2022).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl la sanzione di euro 13.000,00 (tredicimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 16 giugno 2022.

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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