F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 164/TFN – SD del 17 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 8456/594pf21-22GC/GR/ff del 28 aprile 2022 nei confronti di Alessandro Uncini – Reg. Prot. 144/TFN-SD

 

Decisione/0164/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0144/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Francesca Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell’udienza fissata il giorno 13 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8456/594pf21-22GC/GR/ff del 28 aprile 2022 nei confronti del sig. Alessandro Uncini,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, in data 28 aprile 2022, notificava atto di deferimento al sig. Alessandro Uncini - all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale ed inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale Allenatore e tesserato fino alla data dell’intervenuto esonero (10 gennaio 2022) per la società ASD Union River - contestando le seguenti condotte: violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co. 1 del CGS e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver, nel commentare la decisione assunta dalla FIGC di posticipare di 5 minuti l’inizio di tutte le gare (di tutte le categorie professionistiche e dilettantistiche) in calendario alle date del 25, 26, 27 e 28 febbraio 2022 al fine di protestare contro la guerra in atto in Ucraina in seguito all’invasione da parte della Russia e di lanciare nel contempo un forte segnale di pace, grandemente leso il prestigio, la reputazione, l’onorabilità e la credibilità propri della FIGC e dei suoi organi di governo e rappresentanza postando su di un profilo Whatsapp ad esso direttamente riconducibile le seguenti testuali parole: “La faccia come il culo…i valori universali dello sport con migliaia di atleti esclusi dagli impianti sportivi perché rei di non cedere al ricatto...FIGC MERDA!”.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento disciplinare n. 594 pf 21-22, in data 1 aprile 2022, sulla base di una segnalazione effettuata in pari data dal Tribunale Federale Territoriale c/o CR Veneto. Alla segnalazione venivano allegati gli screenshots della messaggistica Whatsapp contenenti le dichiarazioni reputate lesive dell’onorabilità della FIGC. Durante l’attività di indagine la Procura acquisiva le anagrafiche federali (moduli AS400) della società ASD Union River e dell’allenatore Alessandro Uncini; inoltre, quanto al sig. Uncini, si reperiva copia del certificato di residenza anagrafica. La Procura concludeva pertanto la propria attività di indagine con la convinzione che le dichiarazioni contestate fossero lesive dell’onorabilità della FIGC, oltre che pubbliche, poiché rese attraverso una piattaforma di messaggistica istantanea, in grado di rendere potenzialmente noto a più persone il contenuto delle stesse.

La fase predibattimentale

Il Tribunale Federale, con provvedimento del 29 aprile 2022, fissava l’udienza del 19 maggio 2022, ore 11:00. In seguito alla notifica dell’atto di deferimento e dell’avviso di fissazione udienza, il deferito non richiedeva accesso al fascicolo, per avanzare una proposta di accordo ex art. 127 CGS o per depositare una memoria difensiva.

All’udienza del 19 maggio 2022 con Ordinanza n. 33/TFN, non risultando in atti la prova dell’avvenuta comunicazione al sig. Uncini dell’avviso di fissazione dell’udienza, si disponeva il rinvio della trattazione del procedimento all’udienza del 13 giugno 2022, alle ore 10:45. La detta ordinanza veniva poi regolarmente notificata via PEC al deferito a cura della segreteria del Tribunale.

Il dibattimento

All’udienza di discussione del 13 giugno 2022 era presente l’avv. Enrico Liberati, rappresentante della Procura Federale, il quale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi nei confronti del deferito Alessandro Uncini la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica da scontarsi all’atto del nuovo tesseramento.

La decisione

Ritiene il Collegio che debba ravvisarsi la responsabilità del deferito.

I fatti esposti dalla Procura trovano conferma in atti e dunque deve ritenersi acclarata l’esistenza del fatto storico, ovvero l’uso da parte del sig. Uncini sul proprio profilo Whatsapp – ossia su una applicazione/software relativa ad un servizio di messaggistica istantanea centralizzata multipiattaforma e pertanto potenzialmente aperta ad un numero imprecisato di persone - della riportata espressione, che deve qualificarsi senza dubbio come particolarmente e gravemente offensiva. Il contenuto del suddetto epiteto risulta invero diretto nei confronti della Federazione italiana giuoco calcio, dei suoi organi di governo nonché delle persone che li rappresentano e ne manifestano la volontà, nella indubbia consapevolezza che le proprie affermazioni critiche, siccome pubblicate in un profilo “social aperto”, fossero conoscibili da numerose persone.

Non può dubitarsi che l’espressione reca, in particolare, un contenuto e una finalità lesiva del valore, della dignità e della buona reputazione della Federazione italiana giuoco calcio e dei suoi organi di governo, della personalità morale e sociale di ciascun individuo suo componente e rappresentante; quanto affermato non può pertanto giustificarsi e deve essere censurato.

Se infatti può essere anche vero che l’espressione utilizzata possa derivare da un disaccordo o da una critica circa l’operato della Federazioni Italiana giuoco calcio in relazione alla posizione da assumere riguardo la guerra in Ucraina, è però altrettanto vero che il diritto di critica e l’ardore espressivo non possono travalicare i limiti dell’offesa, della decenza e della buona fede. Non può dunque esservi dubbio che l’espressione usata dall’Uncini sia una diretta offesa alla Federazione italiana giuoco calcio e travalichi qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione, recando certamente nocumento all’immagine ed alla credibilità della FIGC e ciò proprio in relazione ai valori di lealtà, probità e correttezza, che lo stesso Uncini paradossalmente sembrava voler sostenere.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti di Alessandro Uncini la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica, a decorrere dal nuovo tesseramento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 17 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it