C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 11/02/2022 – Delibera – gara del 9/ 2/2022 LUMEZZANE VGZ ASD – VOBARNO
gara del 9/ 2/2022 LUMEZZANE VGZ ASD - VOBARNO
Dagli atti di gara risulta che al 7' del 1º tempo è stata ammonito il calciatore n. 2 ZULLO ANDREA nato il 29/01/2001 della società LUMEZZANE VGZ ASD All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 2 tuttavia NON RISULTA TESSERATO per la società in questione a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 4, 10, 65 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare a carico della società LUMEZZANE VGZ ASD la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S., nonché l'ammenda di Euro 150,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatore non tesserato.
b) di inibire fino al 09/03/2022 il Dirigente responsabile della società LUMEZZANE VGZ ASD sig. GHIDONI TIZIANO
c) Si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.