C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 04/03/2022 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 2/2022 CASSINA CALCIO – CASTELLEONE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 26/ 2/2022 CASSINA CALCIO - CASTELLEONE
Non disputata per la mancata presentazione della società CASTELLEONE nei tempi regolamentari Con e-mail in data giovedì 24-02-2022 ore 19.03 la società CASTELLEONE comunicava l'indisponibilità alla disputa della gara per la mancanza di un numero minimo di calciatori dovuta a varie cause, non suffragate da un’idonea documentazione, atta a giustificare le cause di forza maggiore.
Pertanto si configura a tutti gli effetti quale rinuncia alla gara.
Conseguentemente questo Giudice Sportivo, in applicazione degli art. 53 co. 2 e 7 e art. 55 co. 1 delle N.O.I.F.
P.Q.M.
DELIBERA
a) Di assegnare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 alla società CASTELLEONE penalizzandola altresì di un punto in classifica giusto il disposto dell'art. 10 co. 1 - 4 del C.G.S.
b) di comminare alla società CASTELLEONE la sanzione dell'ammenda di euro 103,00 (1º rinuncia) così stabilita in relazione alla categoria di appartenenza dalla Decisioni Ufficiali della L.N.D./S.G.S. per la stagione sportiva 2021/2022.