C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 17/03/2022 – Delibera – gara del 5/ 3/2022 ARCADIA DOLZAGO B – BIASSONO
gara del 5/ 3/2022 ARCADIA DOLZAGO B - BIASSONO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.54 del 10-3-22 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Arcadia Dolzago.
Dato atto che con nota Pec in data 10-3-22 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;
Col ricorso, presentato regolarmente, la società sostiene che la società Biassono ha effettuato sei sostituzioni anziché le cinque previste; pertanto chiede a carico di tale società l'applicazione della sanzione della perdita della gara.
Dagli atti di gara risulta che la società Biassono durante la gara ha provveduto alla sostituzione di SEI calciatori anziché dei CINQUE consentiti così come disposto dal CU Nº 1 della LND del 1-7-21 punto 23 pag. 66.
Pertanto la gara di che trattasi dal 49º del 2º tempo è stata disputata in modo irregolare.
Il reclamo pertanto è fondato e va accolto.
La società Biassono non ha inviato controdeduzioni Visto l'art 10 del CGS.
PQS
DELIBERA
di comminare alla società Biassono la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
di accreditare alla società ricorrente la tassa reclamo, se versata