C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 17/03/2022 – Delibera – gara del 5/ 3/2022 SPORTED MARIS A.S.D. – SETTALESE

gara del 5/ 3/2022 SPORTED MARIS A.S.D. - SETTALESE

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.54 del 10-3-22 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Sported Maris.

Dato atto che con nota Pec in data 10-3-22 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Col ricorso, presentato regolarmente, la società sostiene che la società Settalese ha utilizzato nella gara di che trattasi il calciatore Lecis Simone Domenico in posizione irregolare in quanto squalificato per recidività in ammonizione come da CU nº 53 del 4-3-2022. Pertanto chiede a carico della controparte la sanzione della perdita della gara.

La società Settalese non ha inviato controdeduzioni

 

Si dà atto che come da CU nº 53 del 4-3-2022il calciatore Lecis Simone Domenico compare tra i calciatori squalificati per recidività in ammonizione.

Quindi nella gara del 5-3-2022 il calciatore doveva scontare la giornata di squalifica.

Dagli atti di gara risulta infatti che al minuto 34º del 2º tempo il citato calciatore accedeva al terreno di giuoco in sostituzione del calciatore nº 7.

Pertanto la gara di che trattasi è stata disputata in modo irregolare.

Il reclamo pertanto è fondato e va accolto.

Visto l'art 10 del CGS.

PQS

DELIBERA

di comminare alla società Settalese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l'ammenda di euro 100,00

di comminare al calciatore Lecis Simone Domenico della società Settalese una ulteriore giornata di squalifica.

di comminare la inibizione fino al 13-4-2022 al dirigente Pizzamiglio Umberto della società Settalese.

di accreditare alla società ricorrente la tassa reclamo, se versata

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