C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 17/03/2022 – Delibera – gara del 6/ 3/2022 OLIMPIA CALCIO 2002 – AURORA C.M.C. UBOLDESE
gara del 6/ 3/2022 OLIMPIA CALCIO 2002 - AURORA C.M.C. UBOLDESE
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.54 del 10-3-22 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Olimpia calcio 2002.
Dato atto che con nota Pec in data 10-3-22 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;
Col ricorso, presentato regolarmente, la società sostiene che la società Aurora CMC Uboldese ha utilizzato nella gara di che trattasi il calciatore Flavio Bernareggi in posizione irregolare in quanto squalificato per tre gare come da CU nº 50 del 24-2-2022. Pertanto chiede a carico della controparte la sanzione della perdita della gara.
La società Aurora CMC Uboldese ha inviato controdeduzioni con le quali sostiene la regolarità della disputa della gara in quanto aveva provveduto a far scontare la squalifica al proprio calciatore nelle gare del 23-2-2022 (recupero) del 27-2-2022 e del 2-3-2022.
Si dà atto che come da CU nº 50 del 24-2-2022 il calciatore Flavio Bernareggi compare tra i calciatori non espulsi ( pag. 2419) in quanto il provvedimento disciplinare comminato dall'arbitro si è verificato dopo la fine della gara; pertanto la sanzione della squalifica comminata dal GS e pubblicata sul citato CU, non rientra tra quelle di cui all'articolo 137, comma 2 cui va applicato l'automatismo della esecuzione ma la cui esecuzione diviene effettiva con la pubblicazione sul Comunicato ufficiale.
Quindi nella gara del 23-2-2022 (recupero) il calciatore non ha scontato una giornata di squalifica e tale sanzione doveva essere scontata dopo la pubblicazione del CU nº 50 vale a dire dal 25-2-2022 nelle successive te gare della società tra cui quella del 6-3-2022.
Pertanto la gara di che trattasi è stata disputata in modo irregolare.
Il reclamo pertanto è fondato e va accolto.
Visto l'art 10 del CGS.
PQS
DELIBERA
di comminare alla società Aurora CMC Uboldese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l'ammenda di euro 150,00
di comminare al calciatore Flavio Bernareggi della società Aurora CMC Uboldese una ulteriore giornata di squalifica.
di comminare la inibizione fino al 13-4-2022 al dirigente Mencarelli Andrea della società Aurora CMC Uboldese.
di accreditare alla società ricorrente la tassa reclamo, se versata.