C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 17/03/2022 – Delibera – Gara: SANCOLOMBANO – CITTA’ DI VIGEVANO SRL del 09/03/2022

Gara: SANCOLOMBANO - CITTA' DI VIGEVANO SRL del 09/03/2022

La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 17º minuto del secondo tempo perchè come da nota allegata la società Città di Vigevano non ha ritenuto di continuare la gara a causa di insulti discriminatori rivolti ad un proprio calciatore da parte di un sostenitore locale.

L'art. 53 delle N.O.I.F. inequivocabilmente al comma 2 stabilisce che:

"La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio 0-3 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. ".

Pur prendendo atto della comunicazione della società Città di Vigevano srl va ricordato che nonostante l'episodio estremamente negativo quale l'offesa discriminatoria, non sta alla decisione della società rinunciare a partecipare o terminare la gara; in tal caso se ne deve assumere la responsabilità.

Ciò anche in quanto il direttore di gara aveva esortato espressamente la società Città di Vigevano srl a rientrare per proseguire la gara.

P.Q.S.

DELIBERA

a) Confermare il risultato della gara come acquisito sul terreno di gioco al momento della sospensione Sancolombano - Città di Vigevano srl 5 - 1

b) Di comminare alla società Città di Vigevano srl 1 punto di penalizzazione (art. 53 comma 2 delle N.O.I.F.) nonché l'ammenda di 103,00 euro 1^ rinuncia come stabilito dal c.u. n. 1 del 1/07/2021.

c) di comminare alla società Sancolombano l'ammenda di euro 150,00 nonché di comminare alla medesima 1 gara a porte chiuse (sanzione sospesa ai sensi dell'art. 28 comma 7 del C.G.S.) la società è sottoposta a periodo di prova di anni 1.

d) di comminare al calciatore Faye Mouhamed della società Citta di Vigevano srl la squalifica per 1 gara per il gesto di reazione rivolto ad uno spettatore che lo aveva offeso con frase discriminatoria.

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