C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 25/03/2022 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 13/ 3/2022 LUMEZZANE VGZ ASD – FOOTBALL LEON SSDARL

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 13/ 3/2022 LUMEZZANE VGZ ASD - FOOTBALL LEON SSDARL

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 55 del 17.3.2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Lumezzane.

Dato atto che con nota Pec in data 16-3-22 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Il ricorso risulta inviato in data 15 -3-2022 pertanto privo di preannuncio e di conseguenza è improcedibile. Tuttavia dagli atti di gara si rileva che la società Football Leon ha iniziato la gara con le seguenti calciatrici. Nº 3 Colzani Federica nata il 6-3-2002, nº 4 Tallariti Asya nata il 16 -1-2001, nº 6 Guglielmo Giulia nata il 18 -7-2002, nº 7 Gianni Miriam nata il 9-5-2001, nº 8 Bellini Alessia nata il 10-6-2002 ed il nº 10 Rigamonti Eleonora nata il 4-3-2002. Al 7º del 2à tempo è entrata in campo la calciatrice nº 14 Micheri Rebecca nata il 1-8-2002.

A questo punto risulta evidente che la gara di che trattasi dal 7º del2º tempo è stata disputata in modo irregolare. Infatti il CU Nº 1 del 1-7-2021 della LND dispone quanto segue:

"b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, nate dal 1º gennaio 2003 in poie che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14º anno di età. E' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di sei calciatrici "fuori quota", così determinate: quattro fuoriquota nate dal 1º Gennaio 2002 in poi e due fuoriquota nate dal 1º Gennaio 2001 in poi. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. ".

Visto l'art 10 del CGS.

PQS

DELIBERA

di comminare alla società Football Leon la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

di addebitare alla società Lumezzane VGZ la tassa reclamo, se non versata.

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