C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 05/04/2022 – Delibera – gara del 31/ 3/2022 FOOTBALL CLUB PARABIAGO – LAVENO MOMBELLO
gara del 31/ 3/2022 FOOTBALL CLUB PARABIAGO - LAVENO MOMBELLO
Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021/2022", come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia nº 6 del 5-8-2021 che riprende integralmente il CU Nº 66 del 4-8-2021 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 50/A del 4-8-2021.
La società FC Parabiago ha inviato preannuncio di ricorso in uno con le motivazioni a mezzo PEC in data 6-4-2022 ore 09,40 con le medesime significa che il calciatore Lago Cristian della società Laveno Mombello ha partecipato alla gara in posizione irregolare in quanto come da CU nº 53 del CRL del 4.3.2022, risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione. Pertanto chiede a carico della società Laveno Mombello l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara La società U S Laveno Mombello non ha inviato deduzioni.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Laveno Mombello nella gara in oggetto ha utilizzato il calciatore Lago Cristian col nº2 tuttavia tale calciatore, come da CU nº 53 del CRL del 4.3.2022, risulta effettivamente squalificato per una gara per recidività, 2^ ammonizione ricevuta nella gara Laveno Mombello - Lonate Ceppino del 24-2-2022.
Poiché la squalifica non risulta scontata conseguentemente non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.
La gara si è quindi disputata in modo irregolare pertanto occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 10 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla società Laveno Mombello la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società Laveno Mombello l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Lago Cristian della società Laveno Mombello per una ulteriore gara;
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 2/5/2022 il dirigente accompagnatore sig. Miglierina Ettore della società Laveno Mombello.
e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.