C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/ 3/2022 GARLASCO A.S.D. – MAGENTA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/ 3/2022 GARLASCO A.S.D. - MAGENTA

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 58 del 31.3.2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Magenta.

La società Garlasco ha fatto pervenire nota pec in data 1 Aprile 2022 con la quale sottolineando la irregolarità della comunicazione del preannuncio e delle motivazioni ad opera della controparte chiede l'archiviazione della procedura.

Il ricorso è stato presentato dalla società Magenta a mezzo pec a questo ufficio e, come da documentazione inviata alla pec della società Garlasco (fcgarlasco@pec.it) tuttavia mentre allo scrivente la pec giungeva regolarmente alla società Garlasco la pec non veniva consegnata ( comunicazione del 27-3-2022 ore 18,30 "messaggio non consegnato" e "rifiutato dal sistema" a causa di indirizzo non valido). La società Magenta quindi ha provveduto, seppur irritualmente, ad inviarle tramite mail quindi tramite posta non certificata.

Il ricorso quindi formalmente si appalesa irricevibile.

Dagli atti di gara tuttavia risulta che effettivamente prima della gara e come da riserva scritta (allegata al rapporto di gara) e su richiesta della società Magenta l'arbitro provvedeva a rilevare le dimensioni delle porte e riscontrava evidenti irregolarità, pertanto come da regolamento del giuoco del calcio dava alla società ospitante la possibilità di provvedere alla loro regolarizzazione nel periodo diun tempo di giuoco. Al termine dei 45 minuti concessi rilevava che le misure erano regolari ma che a causa dei lavori di ripristino delle dimensioni delle porte era stato creato un avvallamento significativo (solco) che l'arbitro riteneva pericoloso per la incolumità dei calciatori e per tal motivo non dava inizio alla gara.

Viste le regole 1 e 5 del Regolamento del giuoco del calcio Visti gli artt. 10 e 65 e 67 del CGS.

DELIBERA

dichiarare improcedibile il ricorso e addebitare la tassa.

di comminare alla società Garlasco la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

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