C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14/04/2022 – Delibera – gara del 2/ 4/2022 AVC VOGHERESE 1919 – MARIANO CALCIO

gara del 2/ 4/2022 AVC VOGHERESE 1919 - MARIANO CALCIO

Con deliberazione sul C.U. nº60 del 7.04.2022 questo Giudice ha decisodi sospendere l'omologazione della gara a seguito di ulteriori accertamenti richiesti al direttore di gara.

Dagli atti ufficiali di gara si rileva che la stessa è stata sospesa in via definitiva al 49º minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, per diversi minuti quasi tutti i calciatori presenti in campo di entrambe le Società.

L'Arbitro ha altresì segnalato che la rissa ha avuto inizio in quanto un calciatore della società Mariano Calcio nº 3 Portelli Giuseppe si avvicinava al direttore di gara facendogli notare di aver ricevuto un pugno infatti presentava untaglio sanguinante all'arcata sopraccigliare sinistra di tale violenzal'arbitro tuttavia non ha individuato il responsabile. Accortosi dell'abbondante sanguinamento il calciatore Portelli Giuseppe si precipitava verso il calciatore della società Vogherese Daprati Nicolò e dopo avergli rivolto frasi provocatorie lo colpiva con un pugno di striscio il Daprati si avvinghiava al Portelli ciò anche per impedirgli di continuare la violenza.

Per tal motivo si scatenava una rissa, peraltro il direttore di gara segnala che i dirigenti delle due società attivamente cercavano di dividere i contendenti e por fine alla rissa.

L'Arbitro non ha identificato i calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusione e non ha potuto così distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima.

Constatata dunque l'impossibilità di continuare l'incontro, sia perché nonostante il prodigarsi ed i tentativi di riportare la calma effettuati dai dirigenti di entrambe le società si susseguivano insulti e spintoni tra i calciatori, sia perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, giustamente decideva, di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 49º minuto del secondo tempo Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, chepostula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.10 comma 3 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a caricodi entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. nº.26 del 21-01-1999). E la (allora) C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che" .. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata (C.A.F. in C.U. nº.27 del 19-05-1994).

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alle Società Vogherese e Mariano Calcio la sanzione dell'ammenda pari ad 100,00 in quanto responsabile della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo tutti i propri calciatori presenti in campo;

b) di comminare alle Società Vogherese e Mariano Calcio la sanzione della perdita della gara per 0-3;

c) di squalificare per tre gare il calciatore: della società Mariano calcio Portelli Giuseppe e per una gara il  calciatore  della società Vogherese Daprati Nicolò.

d) Si dà atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono stati riportati nelle apposite sezioni del comunicato uff.n.60 del 07/04/2022.

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