C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14/04/2022 – Delibera – gara del 3/ 4/2022 ACCADEMIA CALCIO VITTUONE – 3TEAM BRESCIA CALCIO

gara del 3/ 4/2022 ACCADEMIA CALCIO VITTUONE - 3TEAM BRESCIA CALCIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 60 del 7.4.2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di ricorso da parte della Società 3 Team Brescia.

Con nota pec in data 8-4-2022 ore 17,26 la società 3 Team Brescia invia memoria (non trasmessa alla controparte) con la quale fa presente i motivi di ricorso.

Con nota pec in data 11-4-2022 ore 21,06 la società Accademia calcio Vittuone invia memoria (non trasmessa alla controparte) con la qualetra le altre considerazioni ribadisce la irregolarità del ricorso.

Il ricorso infatti è stato presentato irregolarmente in quanto privo della prova dell'invio alla controparte pertanto è improcedibile e non si entra nel merito.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la medesima non ha avuto luogo perché all'orario di inizio programmato alle ore 17,30 il terreno di giuoco era occupato in attesa dell'arbitro designato dal Pronto Aia per la disputa della gara Accademia Vittuone e Vistarino del campionato di Promozione del CR Lombardia, tale arbitro giungeva alle ore 16,45 circa e successivamente dava inizio alla gara di Promozione maschile.

Alle ore 18,15 la società 3Team Brescia consegnava al direttore di gara nota (allegata) con al quale significava la propria posizione negativa in ordine allo svolgimento della gara e successivamente la società Vittuone con nota (allegata) conferma la propria disponibilitàad effettuare la gara al termine della gara di Promozione in corso.

Va dato atto che la regola 7 del giuoco del calcio nella parte relativa alla Guida pratica Aia dispone: " n 1. Nel caso in cui all'ora stabilita per l'inizio della gara il terreno di gioco risulti risulti occupato da altra gara ufficiale FIGC, quanto tempo l'arbitro dovrà attendere per dare inizio alla gara a lui affidata?

La gara deve avere inizio non appena il terreno di gioco sarà disponibile. Il termine di attesa per le squadre rimane comunque delladurata di un tempo (o di quello minore fissato dall'organismo competente) e decorre dall'ora fissata per l'inizio della gara.".

Si ricorda che - il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari Vista la regola 7 del giuoco del calcio e visto l'art. 10 comma 6 del CGS.

DISPONE

La effettuazione della gara a cura del CR Lombardia L'addebito della tassa se non versata

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