C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 28/04/2022 – Delibera – gara del 20/ 4/2022 ACCADEMIA CALCIO VITTUONE – 3TEAM BRESCIA CALCIO

gara del 20/ 4/2022 ACCADEMIA CALCIO VITTUONE - 3TEAM BRESCIA CALCIO

Visto il referto arbitrale, si rileva che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata presentazione della soc . 3TEAM BRESCIA CALCIO nei tempi regolamentari.

Non essendo pervenuta, da parte della stessa, idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore né deroga per il rinvio della gara, la mancata presentazione si configura a tutti gli effetti quale rinuncia alla stessa.

Conseguentemente questo Giudice Sportivo, in applicazione degli art. 53 co. 2 e 7 e art. 55 co. 1 delle N.O.I.F.

P.Q.S.

DELIBERA

a) Di assegnare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 alla società 3TEAM BRESCIA CALCIO penalizzandola altresì di un punto in classifica giusto il disposto dell'art. 10 co. 1 - 4 del C.G.S.

b) di comminare alla società 3TEAM BRESCIA CALCIO la sanzione dell'ammenda di euro 200,00 (1º rinuncia) così stabilita in relazione alla categoria di appartenenza dalla Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la stagione sportiva 2021/2022, come da CU nº 1 Lnd del 1-7-2021.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it