C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 12/05/2022 – Delibera – gara del 10/ 4/2022 ARDITA CITTADELLA 1934 – CALCIO MENAGGIO 1920

gara del 10/ 4/2022 ARDITA CITTADELLA 1934 - CALCIO MENAGGIO 1920

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 62 del 10-4-22 questo Giudiceha la trasmissione degli atti di gara per quanto di competenza alla On. Procura Federale al fine di accertare la responsabilità dell'atto di violenza avvenuto dopo il termine della gara ed inerente a fatti avvenuti durante lo svolgimento della gara, segnalato all'arbitro ma non visto dal medesimo, riservandosi decisioni in merito a seguito delle risultanze dell'accertamento.

La Procura federale con nota tramessa a mezzo Pec. In data 10-5-2022, prot. 16864/26 del 10-5-22 ha comunicato di aver svolto i propri accertamenti e conseguentemente ha trasmesso gli atti relativi per le determinazioni di competenza.

Dagli atti citati risulta che il calciatore Conigliaro Salvatore dellasocietà Ardita Cittadella 1934, a precisa contestazione dell'inquirente asserendo di essere stato provocato con gravi offese nel corso della gara da parte di Mezza Giovanni dirigente della società Calcio Menaggio 1920, riferiva che nel post-gara incrociando la medesima persona lo aggrediva con violenza sferrandogli calci e pugni (ciò, come peraltro riferito da testi presenti nella circostanza).

Dal canto proprio il dirigente Mezza Giovanni dirigente della società Calcio Menaggio 1920 ammetteva che dalla tribuna aveva insultato (pesantemente e ripetutamente come riferito da testi) il citato calciatore Conigliaro e riferiva che nel post-gara veniva aggredito con violenza dal medesimo motivo per il quale si recava al pronto soccorso del presidio ospedaliero Erba Renaldi di Menaggio dove venivamedicato e dimesso con prognosi di gg. 10.

Tali comportamenti meritano di essere adeguatamente sanzionati.

Fatti propri ed assunti quali mezzi di prova gli atti trasmessi dalla Procura federale.

Si dà atto che Mezza Giovanni risulta squalificato fino al 21-9-22 come da CU nº 58 DEL 31-3-22 del CR Lombardia per tal motivo la sanzione di mesi due va applicata a far tempo dal 22-9-2022.

PQS.

DELIBERA

1) Di squalificare per mesi cinque vale a dire fino al 5-10-22 il signor Conigliaro Salvatore della società Ardita Cittadella 1934;

2) di inibire per mesi due, fino al 16-11-22 il Signor Mezza Giovanni dirigente della società Calcio Menaggio 1920.

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