C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 23/05/2022 – Delibera – gara del 22/ 5/2022 SANCOLOMBANO – CASTEGGIO 18 98 A.S.D.

gara del 22/ 5/2022 SANCOLOMBANO - CASTEGGIO 18 98 A.S.D.

Va rilevato che i ricorsi relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - stagione sportiva 2021/2022 " e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu nº 70 CS dellaLND del 4-2-2022 che riporta integralmente il CU nº 161/A del 4-2-2022 della Figc, che dispone quanto segue:

-" i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara; il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta lagara;

-i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovrannopervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;".

Con il ricorso, regolarmente presentato con preannuncio a mezzo pec. in data 22 maggio 2022 ore 16,34, e con motivazioni inviate a mezzo pec in data 22 maggio 2022, ore 19,08 la società Casteggio sostiene che la società Sancolombano ha utilizzato durante la gara il calciatore nº 7 Terno Davide in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU nº 71 del CR lombardia del 12-5-2022. Invia tra l'altro tramite l'arbitro che allega al rapporto di gara, documento denominato "riserva scritta" che non si assume agli atti di gara non riguardando il suo contenuto la regolarità del campo di giuoco.

Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la società Sancolombano ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 7 partecipando attivamente alla gara.

Tuttavia tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Città di Vigevano - Sancolombano del 4-5-22 risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione (5^) come da CU del CRL nº71 del 12-5-2022.

Dagli atti d'ufficio non risulta che tale sanzione sia stata scontata.Dato atto che la società Sancolombano non ha inviato deduzioni.

A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicarela sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 10 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla società Sancolombano la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

b) di comminare alla società Sancolombano l'ammenda di Euro 80,00 cosìdeterminata dalla categoria di appartenenza;

c) di squalificare il calciatore Terno Davide della società Sancolombano per una ulteriore gara;

d) di inibire per mesi uno e giorni quindici vale a dire fino al 4/7/2022 il dirigente accompagnatore sig. Valerio Luigi della società Sancolombano per aver consentito l'accesso al terreno di giuoco a calciatore squalificato e per l'allontanamento dal terreno di giuoco per doppia ammonizione;

e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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