C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 11/02/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 11.01.2022 nei confronti di: ANGELO PERRI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Luino 1910, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 108 delle N.O.I.F. per non avere provveduto allo svincolo del calciatore sig. Pavia Matteo se non dopo avere ottenuto dal genitore dello stesso, dopo esplicita richiesta in tal senso, il pagamento non dovuto della somma di Euro 1.000,00; MARCO CRACAS, all’epoca dei fatti direttore sportivo della ASD Luino 1910, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 108 delle N.O.I.F. per non avere provveduto allo svincolo del calciatore sig. Pavia Matteo se non dopo avere ottenuto dal genitore dello stesso, dopo esplicita richiesta in tal senso, il pagamento non dovuto della somma di Euro 1.000,00; ALBERTO COSTA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della ASD Luino 1910, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 108 delle N.O.I.F. per non avere provveduto allo svincolo del calciatore sig. Pavia Matteo se non dopo avere ottenuto dal genitore dello stesso, dopo esplicita richiesta in tal senso, il pagamento non dovuto della somma di Euro 1.000,00; A.S.D. LUINO 1910, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Angelo Perri, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio direttore sportivo sig. Marco Cracas e dal proprio dirigente accompagnatore sig. Alberto Costa. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:

Deferimento della Procura Federale datato 11.01.2022 nei confronti di:

 ANGELO PERRI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Luino 1910, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 108 delle N.O.I.F. per non avere provveduto allo svincolo del calciatore sig. Pavia Matteo se non dopo avere ottenuto dal genitore dello stesso, dopo esplicita richiesta in tal senso, il pagamento non dovuto della somma di Euro 1.000,00;

MARCO CRACAS, all’epoca dei fatti direttore sportivo della ASD Luino 1910, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 108 delle N.O.I.F. per non avere provveduto allo svincolo del calciatore sig. Pavia Matteo se non dopo avere ottenuto dal genitore dello stesso, dopo esplicita richiesta in tal senso, il pagamento non dovuto della somma di Euro 1.000,00;

ALBERTO COSTA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della ASD Luino 1910, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 108 delle N.O.I.F. per non avere provveduto allo svincolo del calciatore sig. Pavia Matteo se non dopo avere ottenuto dal genitore dello stesso, dopo esplicita richiesta in tal senso, il pagamento non dovuto della somma di Euro 1.000,00;

A.S.D. LUINO 1910, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Angelo Perri, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio direttore sportivo sig. Marco Cracas e dal proprio dirigente accompagnatore sig. Alberto Costa.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:

premesso che

  • alla riunione del 03.02.2022 nessuno è comparso per i soggetti deferiti; per la Procura Federale è comparso l’Avv. Fabio Esposito.
  • Il rappresentante della Procura illustra i deferimenti riportandosi integralmente agli atti di indagine e al deferimento. La Procura chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni:

1) per Angelo Perri, Marco Cracas e Alberto Costa l’inibizione per mesi 3;

2) per l’A.S.D. Luino 1910 l’ammenda di € 500,00.

osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge chiaramente che il giocatore Pavia Matteo è stato tesserato per la A.S.D. Luino 1910 nella stagione sportiva 2020/2021, mentre per la stagione sportiva 2021/2022 è tesserato per la A.S.D. Union Tre Valli (procedura completata in data 4/10/2021).

Risulta altresì che, nonostante la promessa di rilascio del cd. “mod 108”, a seguito di richiesta del calciatore Pavia Matteo di lasciare l’A.S.D. Luino 1910 per tesserarsi per altra squadra del territorio per la stagione sportiva 2021-2022, il presidente della società deferita, Angelo Perri, il direttore sportivo della stessa, Marco Cracas e il dirigente Alberto Costa, abbiano riferito al sig. Pavia Luca, genitore del calciatore, che per ottenere lo svincolo del calciatore (il cd. “mod. 108”) fosse necessario versare la somma di euro 1.000,00 con causale “trasferimento altra società”.

Il presidente sig. Perri Angelo, in particolare, in nome della società, richiedeva la somma di euro 1.000,00 per ottenere lo svincolo, oppure quella inferiore di euro 500,00 per ottenere il consenso ad un prestito; lo stesso presidente, inoltre, avrebbe verbalmente riferito di mettere a disposizione il “modulo 108” solo nell’ipotesi in cui il calciatore sig. Pavia Matteo fosse rimasto ancora un anno tesserato per la A.S.D. Luino.

Da ciò discende la responsabilità dei sig.ri Angelo Perri, Marco Cracas e Alberto Costa i quali hanno violato i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché i doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione all’art. 32, comma 2, del CGS, nonché dell’art. 108, delle N.O.I.F., per non avere provveduto allo svincolo del calciatore sig. Pavia Matteo se non dopo avere ottenuto dal genitore dello stesso, dopo esplicita richiesta in tal senso, il pagamento non dovuto della somma di Euro 1.000,00.

Da ciò discende la responsabilità diretta della società A.S.D. Luino 1910, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del CGS, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Angelo Perri.

Da ciò discende, altresì, la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Luino 1910, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio direttore sportivo sig. Marco Cracas e dal proprio dirigente accompagnatore sig. Alberto Costa.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

condanna

ANGELO PERRI a mesi 3 di inibizione;

MARCO CRACAS a mesi 3 di inibizione;

ALBERTO COSTA a mesi 3 di inibizione;

la A.S.D. LUINO 1910 al pagamento di € 500,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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