C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 24/02/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 20.01.2022 nei confronti di MARINOVIC Jure Mateo, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Altabrianza Tavernerio A., della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 17.9.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società ASD Altabrianza Tavernerio A., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

Deferimento della Procura Federale datato 20.01.2022 nei confronti di

MARINOVIC Jure Mateo, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Altabrianza Tavernerio A., della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 17.9.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società ASD Altabrianza Tavernerio A., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:

premesso che

- alla riunione del 17.02.2022 nessuno è comparso per il deferito nonostante regolare convocazione comunicata a mezzo posta elettronica certificata;

- il rappresentante della Procura ha confermato che l’indagine svolta ha fatto emergere che in data 17.9.2021 il sig. Marinovic Jure Mateo, in occasione della richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. per la società ASD Altabrianza Tavernerio A, ha sottoscritto la dichiarazione (allegata agli atti) nella quale è riportato che tale calciatore non è mai stato tesserato con altra Federazione Estera. Dalla comunicazione inviata tramite e-mail dalla Federazione Argentina alla F.I.G.C. del 22.9.2021 (allegata agli atti), tuttavia, emerge che il calciatore appena citato è stato tesserato con la società Club Atlètico Independiente;

Pertanto chiede di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni:

  1. per MARINOVIC Jure Mateo quattro giornate di squalifica;

osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla procura federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge chiaramente che la dichiarazione sottoscritta dal calciatore ha contenuto non veritiero ed è stata utilizzata unicamente per ottenere il tesseramento a società affiliata alla F.I.G.C. Da tale comportamento deriva che il calciatore Marinovic Jure Mateo ha violato l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 17.9.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società ASD Altabrianza Tavernerio    A., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

Tanto premesso e ritento, il Tribunale Federale Territoriale

Condanna

MARINOVIC Jure Mateo a quattro giornate di squalifica.

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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