C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 24/02/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 20.01.2022 nei confronti di CAMARINO CONDE Ivan Aparicio, calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Brera Calcio, della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 30.8.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società F.C.D. Brera Calcio, sottoscritto una dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere. F.C.D. BRERA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Camarino Conde Ivan Aparicio, così come descritti nei precedenti capi d’incolpazione.
Deferimento della Procura Federale datato 20.01.2022 nei confronti di
CAMARINO CONDE Ivan Aparicio, calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Brera Calcio, della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 30.8.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società F.C.D. Brera Calcio, sottoscritto una dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere.
F.C.D. BRERA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Camarino Conde Ivan Aparicio, così come descritti nei precedenti capi d’incolpazione.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:
premesso che
- alla riunione del 17.02.2022 nessuno è comparso per il calciatore deferito, nonostante regolare convocazione comunicata a mezzo posta elettronica certificata;
- per la società sono invece comparsi il Presidente e Legale rappresentante, sig. Alessandro Aleotti, ed il Consigliere, sig. Leonardo Aleotti;
- il Tribunale, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, richiamato l’atto di deferimento e le prove acquisite al fascicolo, concludeva per il suo accoglimento, richiedendo l’irrogazione della sanzione di giornate 4 (quattro) di squalifica nei confronti del Calciatore deferito e della sanzione pecuniaria di € 500,00 (cinquecento) nei confronti della Società, a titolo di responsabilità oggettiva;
- per la Società, il Presidente affermava che prima di procedere al tesseramento avevano provato a contattare la Federazione per le verifiche del caso, che si erano rivelate non possibili; in ogni caso, anche dopo l’avvenuto tesseramento avevano deciso di non schierare il Calciatore in partite ufficiali a titolo prudenziale, cosa che hanno fatto fino alla comunicazione di revoca del tesseramento pervenuta dalla Federazione; concludeva chiedendo pronuncia liberatoria o comunque l’irrogazione di una sanzione minima;
osservato che
- dagli atti di indagine risulta comprovato documentalmente che il sig. Ivan Aparicio CAMARINO CONDE, all’atto di sottoscrivere la richiesta di tesseramento, ha dichiarato il 30.08.2021 di “non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere”, sbarrando l’apposita casella del modulo precompilato;
- gli accertamenti svolti dall’Ufficio Tesseramento della Federazione hanno invece consentito di appurare che il Calciatore deferito aveva giocato, tra le altre, a livello professionistico dal 2005 al 2017 per diverse società della Federazione Peruviana, militando per alcuni periodi anche nel primo campionato nazionale del Perù e risultando ancora tesserato, dal 19/4/2017, per la Società Universidad Cesar Vallejo, club militante nella Segunda Divisiòn del calcio peruviano;
- il livello a cui ha giocato il Calciatore deferito e la lunga durata della sua militanza per club peruviani rendono evidente la responsabilità del calciatore per la dichiarazione avente contenuto non veritiero in merito al suo precedente tesseramento in territorio estero;
- parimenti indubbia risulta la responsabilità della Società deferita, posto che da un lato il comportamento del calciatore è stato diretto ad aggirare le norme in materia di tesseramento di giocatori provenienti da Federazioni estere (art. 40, co. 6, N.O.I.F.), trattandosi peraltro nel caso di specie di giocatore che militava all’estero a livello professionistico; e d’altra parte sarebbero stati sufficienti minimi controlli, anche su internet, per ritrovare puntuali informazioni sullo status e sulla precedente carriera del calciatore in Perù (cfr. https://www.transfermarkt.it/ivan-camarino/profil/spieler/133125);
Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando,
condanna
CAMARINO CONDE Ivan Aparicio per l’illecito disciplinare a lui ascritto, irrogando la sanzione disciplinare di 4 (quattro) giornate di squalifica;
F.C.D. BRERA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 2, C.G.S., irrogando la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’importo di € 500,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.02.2022.
Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.
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