C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 04/03/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 27.01.2022 nei confronti di CASTILLO RAMIREZ Jimmy Mario, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Abanella Milano, della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 4.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società ASD Abanella Milano, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere. ASD ABANELLA MILANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Castillo Ramirez Jimmy Mario così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

 

Deferimento della Procura Federale datato 27.01.2022 nei confronti di

CASTILLO RAMIREZ Jimmy Mario, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Abanella Milano, della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 4.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società ASD Abanella Milano, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

ASD ABANELLA MILANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Castillo Ramirez Jimmy Mario così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:

premesso che

- alla riunione del 24.02.2022 è comparso il sig. Giovanni Aloisio, Presidente della società Abanella Milano, il quale ha dichiarato che il sig. Castillo Ramirez, su sua espressa richiesta circa un eventuale precedente tesseramento in una società affiliata alla Federazione peruviana, rispondeva di aver fatto degli stage con la scuola, ma di non aver mai sottoscritto un documento assimilabile ad un tesseramento; motivo per il quale il Presidente, considerate anche la serietà e l’affidabilità mostrate dal calciatore, dava seguito alla richiesta di tesseramento. Il sig. Aloisio ha chiesto quindi l’assoluzione della Società da qualsiasi addebito;

- è comparso, altresì, il sig. Castillo Ramirez, il quale ha confermato sostanzialmente quanto riferito dal Presidente della società Abanella Milano, ossia di aver giocato nella squadra della scuola e di aver partecipato a tornei scolastici, aggiungendo che, nelle vicinanze della scuola c’era l’impianto sportivo della società Union Marcavilca, presso cui, a diciannove anni, insieme ad altri compagni di scuola, ha effettuato degli stage, senza mai disputare partite, né essere mai tesserato. Il calciatore ha altresì precisato che per accedere all’impianto occorreva consegnare la propria carta d’identità per l’identificazione, e di essere successivamente venuto a conoscenza, che il suo nominativo, era stato inserito in un elenco considerato equipollente al tesseramento. Il calciatore ha chiesto, pertanto, di essere assolto dall’addebito contestato;

- il rappresentante della Procura si è riportato integralmente al deferimento, confermando che il sig. Castillo Ramirez, in occasione della richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. per la società ASD Abanella Milano, aveva dichiarato di essere libero, mentre invece risultava tesserato dal 2009 per una società affiliata alla Federazione Peruviana.

Pertanto, la Procura, chiede di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni:

per CASTILLO RAMIREZ Jimmy Mario quattro giornate di squalifica;

per ASD ABANELLA MILANO l’ammenda di Euro 500,00.

osserva

l’istruttoria svolta ha consentito di appurare i fatti nella loro interezza; è, infatti, provato per tabulas che la dichiarazione riportata sulla richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore ha contenuto non veritiero. Da tale comportamento deriva che il calciatore Castillo Ramirez Jimmy Mario ha violato l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.

Tuttavia, tenuto conto altresì delle dichiarazioni rilasciate dal sig. Castillo Ramirez in sede di audizione, è emerso che il calciatore non avesse l’intento doloso di omettere il proprio passato sportivo in altra Federazione, ma avesse, invece, compilato con superficialità e negligenza, omettendo fatti rilevanti, il modulo di richiesta per il tesseramento alla FIGC. La sua condotta, pertanto, è qualificabile come colposa.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale, in parziale accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento

 

Condanna

 

CASTILLO RAMIREZ Jimmy Mario a una giornata di squalifica.

ASD ABANELLA MILANO al pagamento dell’ammenda di Euro 100,00.

 

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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