C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – Deferimenti della Procura Federale datato 18.02.2022 prot.185 nei confronti di: BETTIO Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD GSO CITTA’ DI CASTELLO di Cantu’, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1, e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F, per avere consentito o comunque non impedito che la sua società di appartenenza stipulasse, in violazione della normativa federale, sia un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con il Signor Andrea CALANDRA, in ragione del quale la società si impegnava a corrispondere a tale calciatore un rimborso forfettario mensile di € 1.400,00 per la sua attività sportiva, sia una scrittura privata nella quale la medesima società si impegnava a trovare allo stesso atleta un impiego, entro e non oltre il gennaio 2020, nell’azienda del Presidente Giovanni Bettio o in un’azienda che sponsorizzasse il progetto Città di Cantù; DELLA VALLE Ferruccio all’epoca dei fatti vice presidente e direttore generale della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1 e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F., per aver predisposto sia un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con il Signor Andrea CALANDRA, in ragione del quale la società si impeganva a corrispondere al calciatore un rimborso forfettario mensile di € 1.400,00 per la sua attività sportiva, sia una scrittura privata nella quale la medesima società si impegnava a trovare allo stesso atleta un impiego, entro e non oltre il gennaio 2020, nell’azienda del Presidente Signor Giovanni BETTIO o in un’azienda che sponsorizzasse il progetto Città di Cantù; SGROI Fabio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’, e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dell’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1, e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F., per avere firmato per conto della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ sia un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con il Sig. Andrea CALANDRA in ragione del quale la società si impegnava a corrispondere a tale calciatore un rimborso forfettario mensile di € 1.400,00 per la sua attività sportiva, e sia per avere redatto e sottoscritto per conto della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ una scrittura privata nella quale la medesima società si impegnava a trovare allo stesso atleta un impiego entro e non oltre il gennaio 2020 nell’azienda del Presidente Giovanni BETTIO; ASD GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6 comma 1 e 2, del C.G.S., per gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione posti in essere dai Sigg.ri Giovanni BETTIO, Ferruccio DELLA VALLE ed Andrea CALANDRA.

 

Deferimenti della Procura Federale datato 18.02.2022 prot.185 nei confronti di:

BETTIO Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD GSO CITTA’ DI CASTELLO di Cantu’, per rispondere della violazione dell'Art. 4, comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1, e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F, per avere consentito o comunque non impedito che la sua società  di appartenenza stipulasse, in violazione della normativa federale, sia un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con il Signor Andrea CALANDRA, in ragione del quale la società si impegnava a corrispondere a tale calciatore un rimborso forfettario mensile di € 1.400,00 per la sua attività sportiva, sia una scrittura privata nella quale la medesima società si impegnava a trovare allo stesso atleta un impiego, entro e non oltre il gennaio 2020, nell’azienda del Presidente Giovanni Bettio o in un’azienda che sponsorizzasse il progetto Città di Cantù;

DELLA VALLE Ferruccio all’epoca dei fatti vice presidente e direttore generale della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA' DI CANTU', per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1 e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F., per aver predisposto sia un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con il Signor Andrea CALANDRA, in ragione del quale la società si impeganva a corrispondere al calciatore un rimborso forfettario mensile di € 1.400,00 per la sua attività sportiva, sia una scrittura privata nella quale la medesima società si impegnava a trovare allo stesso atleta un impiego, entro e non oltre il gennaio 2020, nell’azienda del Presidente Signor Giovanni BETTIO o in un’azienda che sponsorizzasse il progetto Città di Cantù;

SGROI Fabio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’, e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dell’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1, e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F., per avere firmato per conto della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ sia un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con il Sig. Andrea CALANDRA in ragione del quale la società si impegnava a corrispondere a tale calciatore un rimborso forfettario mensile di € 1.400,00 per la sua attività sportiva, e sia per avere redatto e sottoscritto per conto della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ una scrittura privata nella quale la medesima società si impegnava a trovare allo stesso atleta un impiego entro e non oltre il gennaio 2020 nell’azienda del Presidente Giovanni BETTIO;

ASD GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6 comma 1 e 2, del C.G.S., per gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione posti in essere dai Sigg.ri Giovanni BETTIO, Ferruccio DELLA VALLE ed Andrea CALANDRA.

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Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:

PREMESSO CHE

  • alla riunione del 24 marzo 2022 sono comparsi: per i deferiti il Signor Giovanni BETTIO, Presidente della A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’, il Signor Ferruccio DELLA VALLE, Vice Presidente della società deferita e l’avvocato Elena Borghi, legale che assiste e rappresenta giusta delega in atti, sia il Presidente BETTIO, sia il vice Presidente DELLA VALLE e sia la società GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’;
  • alla riunione del 24 marzo 2022 nessuno compare per il deferito Signor Fabio SGROI;
  • alla riunione del 24 marzo 2022 per la Procura Federale compare l’avv. Fabio Esposito;
  • l’avvocato Elena Borghi si riporta integralmente alla propria memoria difensiva evidenziando l’inaffidabilità delle scritture e l’inattendibilità delle disposizioni testimoniali dei Signori SGROI e CALANDRA. Inoltre sottolinea come vi è incertezza in relazione alla data in cui si sarebbe perfezionato l’asserito accordo. L’avvocato Borghi, fa presente che il nome del Signor CALANDRA non appare in nessun documento inviato alla società per la predisposizione dei pagamenti dei rimborsi in favore dei calciatori, rimborsi che per tutti avvenivano a mezzo bonifico bancario. Inoltre specifica, che in relazione alla non conoscibilità della scrittura privata oggetto del deferimento, non può sussistere né una colpa lieve a carico dei deferiti né una responsabilità oggettiva della società e pertanto insiste per l’assoluzione dei Signori BETTIO, DELLA VALLE e della società GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’. In subordine chiede il minimo della pena con applicazione di tutte le attenuanti del caso;
  • il Vice Presidente DELLA VALLE specifica la sua assoluta estraneità agli accordi intercorsi tra lo SGROI ed il calciatore CALANDRA;
  • il Presidente BETTIO specifica che mai ha pagato i rimborsi ai propri calciatori in contanti;
  • il rappresentante della Procura, l’avv. Fabio Esposito, si riporta integralmente al deferimento, confermando che la società deferita, avvalendosi della collaborazione del Signor Fabio Sgroi ha stipulato una scrittura con il calciatore Andrea CALENDRA che prevedeva la corresponsione di un rimborso spese forfettario di € 1.400,00 al mese che, in realtà, configura un accordo economico per il pagamento di compensi in favore del calciatore, circostanza contraria alle normative Federali. Letta la memoria difensiva, il Procuratore ritiene che sussista comunque la responsabilità dei soggetti deferiti, con particolare riguardo alla culpa in vigilando del Presidente, alla responsabilità oggettiva della società CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ ed alla responsabilità del vice Presidente.
  • Il Rappresentante della Procura chiede di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni:
  • per il Presidente Giovanni BETTIO 6 mesi di inibizione;
  • per il vice Presidente Ferruccio DELLA VALLE 8 mesi di inibizione;
  • per il Signor Fabio SGROI 8 mesi di inibizione;
  • per la società CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ € 2.000,00 di ammenda
  • OSSERVA
  • dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale, dalla memoria deposita dall’avvocato Elena Borghi per i deferiti Giovannni BETTIO, Ferruccio DELLA VALLE e CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ e dalla audizione dei deferiti all’udienza del 24.03.2022 emerge chiaramente come sia il Presidente BETTIO, sia il vice Presidente DELLA VALLE e sia la società CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ fossero assolutamente all’oscuro dell’esistenza sia di un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con il calciatore Andrea CALANDRA e sia di una scrittura privata con cui la società G.S.O. CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ avrebbe promesso un impiego al calciatore Andrea CALANDRA entro il mese di gennaio 2020.
  • L’accordo di collaborazione Sportiva di Natura Endoassociativa è stato stipulato su un modulo standard facilmente rinvenibile on line e privo di data, di timbro della società ma soprattutto privo della firma del Presidente o del vice Presidente con potere di firma della società CASTELLO CITTA’ DI CANTU’.
  • Il predetto accordo è stato firmato solo dal calciatore CALANDRA e dal Signor SGROI che dichiarava essere il legale rappresentante della società. Il Signor SGROI non solo non era legale rappresentante ma non era neppure tesserato con la società CASTELLO CITTA’ DI CANTU’.
  • La scrittura privata con cui la società avrebbe promesso un posto di lavoro è stata redatta su un foglio bianco, senza alcun timbro della società CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ e firmata, per accettazione, sempre dal Signor Fabio Sgroi che anche qui si spacciava legale rappresentante della CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ e dal calciatore Andrea CALANDRA.
  • Nessun documento prova poi il pagamento di rimborsi spesa al calciatore CALANDRA da parte della società CASTELLO CITTA’ DI CANTU’.
  • Appare evidente come sia l’accordo di collaborazione sportiva e sia la promessa di un posto di lavoro siano il risultato di una iniziativa personale e privata del Signor Fabio SGROI, al tempo non tesserato e saltuario collaboratore di fatto, senza alcuna delega e senza precisi incarichi, della società CASTELLO CITTA’ DI CANTU’.
  • Il Signor Fabio SGROI, infatti, essendo soggetto conosciuto ed amico di molti calciatori si muoveva all’interno della società CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ come fosse un tesserato e per questo si può ravvisare una responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del CGS della società stessa ed una responsabilità in vigilando del Presidente BETTIO e del vice Presidente DELLA VALLE.
  • Tanto premesso e ritenuto  il Tribunale Federale Territoriale,
  • CONDANNA
  • - Giovanni BETTIO a mesi 1 di inibizione;
  • - Ferruccio DELLA VALLE a mesi 3 di inibizione;
  • - Fabio SGROI a 8 mesi di inibizione;
  • - ASD GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ al pagamento dell’ammenda di Euro 500,00.
  • Manda alla segreteria del Tribunale comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
  • Riunione del 31.3.2022
  • Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Alessio Biraghi, Avv. Giuseppe Olia  (Componenti), Rag. Giordano Codegoni ( Segretario)
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