C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 4.3.2022 Prot. 248 nei confronti di: La società A.S.D. PENTA PIATEDA., per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Moschera Hurtado Farid Mauricio, per avere lo stesso, in data 6.9.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Penta Piateda, attestato -attraverso dichiarazione sottoscritta dalla madre Sig.ra Hurtado Dominguez Kelly esercente la potestà genitoriale, di non essere mai stato tesserato per una società affiliata ad una Federazione estera, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.

Deferimento della Procura Federale datato 4.3.2022 Prot. 248 nei confronti di:

 La società A.S.D. PENTA PIATEDA., per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Moschera Hurtado Farid Mauricio, per avere lo stesso, in data 6.9.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Penta Piateda, attestato -attraverso dichiarazione sottoscritta dalla madre Sig.ra Hurtado Dominguez Kelly esercente la potestà genitoriale, di non essere mai stato tesserato per una società affiliata ad una Federazione estera, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:

PREMESSO CHE

  • Il presente procedimento disciplinare è instaurato unicamente nei confronti della A.S.D. Penta Piateda, in quanto la posizione del calciatore è stata stralciata per non essersi perfezionata nei suoi confronti la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini;
  • alla riunione del 31.3.2022 sono comparsi per la società deferita il Presidente Sig. Paolo Accoto nonché il Vice Presidente Sig. Ernesto Castelnuovo; per la Procura Federale è comparso l’Avv. Fabio Esposito.
  • Il Rappresentante della Procura ha confermato che dalle indagini svolte è stato provato che il calciatore, contrariamente a quanto dichiarato in sede di richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Penta Piateda, risulta essere stato tesserato da una società affiliata alla Federazione Colombiana di calcio, sussistendo pertanto la responsabilità oggettiva della società deferita in quanto quest’ultima non ha compiuto le verifiche necessarie per accertare che le dichiarazioni del giocatore fossero effettivamente veritiere.

                Chiede quindi di comminare a carico della A.S.D. Penta Piateda la sanzione di € 500,00 di             ammenda.

  • I Rappresentanti della Società deferita hanno richiesto l’applicazione della sanzione contenuta nel minimo.

OSSERVA

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge effettivamente che il giocatore Moschera Hurtado Farid Mauricio, classe 2008, sia stato tesserato a partire dal 18.2.2018 per la società Santa Fe Buenaventura, affiliata alla Federazione Colombiana (Liga Vallecaucana de Futbol).

Risulta altresì che il giovane calciatore, in data 6.9.2021 in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Penta Piateda, abbia dichiarato, unitamente alla madre esercente la potestà genitoriale, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, concretizzando quindi una dichiarazione non veritiera.

Da ciò discende la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell’art. 6 comma 2 del CGS, in relazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché ai doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per il comportamento sopra descritto posto in essere dal giocatore Moschera Hurtado Farid Mauricio.

Premesso quanto sopra, il caso in esame richiede anche una disamina di elementi di fatto significativi ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dell’art. 12 comma 1 CGS.

In primo luogo il soggetto a cui è direttamente ascrivibile la condotta contestata è un giovane giocatore classe 2008, di nazionalità colombiana, trasferitosi con la famiglia in Italia, e la dichiarazione che costituisce la fonte di responsabilità venne sottoscritta dalla madre.

A ciò si aggiungano le incontestabili difficoltà causate dal periodo pandemico che hanno determinato una paralisi pressoché completa di tutte le attività sportive, con ripercussioni organizzative ed economiche anche a carico delle società sportive, specie se dilettanti.

Pertanto può essere considerata con minor rigore l’omissione in cui è incorsa la società deferita per non avere dato corso alle necessarie verifiche presso la Federazione del Paese di provenienza del giovanissimo tesserato, confidando erroneamente nell’attestazione sottoscritta dalla madre.

Ferma restando quindi la responsabilità oggettiva della società, le circostanze sopra riportate sono ritenute idonee a giustificare una diminuzione della sanzione ex art. 13 comma 2 CGS.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

la società A.S.D. PENTA PIATEDA al pagamento dell’ammenda di Euro 200,00.

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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