C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 12/05/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 8.4.2022 nei confronti di MOSQUERA HURTADO FARID MAURICIO, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 6.9.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Penta Piateda, sottoscritto (in uno alla propria madre, esercente la potestà genitoriale sullo stesso) la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

 

Deferimento della Procura Federale datato 8.4.2022 nei confronti di

MOSQUERA HURTADO FARID MAURICIO, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 6.9.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Penta Piateda, sottoscritto (in uno alla propria madre, esercente la potestà genitoriale sullo stesso) la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: premesso che - Il presente procedimento disciplinare è immediatamente successivo a quello già celebratosi a carico della A.S.D. Penta Piateda, a titolo di responsabilità oggettiva, in quanto la posizione del calciatore era stata stralciata per non essersi in un primo momento perfezionata nei suoi confronti la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini; - Perfezionatosi quest’ultimo incombente nell’ambito del procedimento così stralciato, la Procura Federale ha elevato a carico del tesserato Mosquera Hurtado Farid Mauricio il capo d’incolpazione sopra riportato; - alla riunione del 5.5.2022 nessuno è comparso per il deferito; per la Procura Federale è comparso l’Avv. Fabio Esposito. - Il Rappresentante della Procura ha confermato che dalle indagini svolte è stato provato che il calciatore, contrariamente a quanto dichiarato in sede di richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Penta Piateda, risulta essere stato tesserato da una società affiliata alla Federazione Colombiana di calcio. Chiede quindi di irrogare a carico del predetto la sanzione della squalifica per quattro gare effettive.

OSSERVA

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge effettivamente che il giocatore Mosquera Hurtado Farid Mauricio, classe 2008, sia stato tesserato a partire dal 18.2.2018 per la società Santa Fe Buenaventura, affiliata alla Federazione Colombiana (Liga Vallecaucana de Futbol). Risulta altresì che il giovane calciatore, in data 6.9.2021 in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Penta Piateda, abbia dichiarato, unitamente alla madre esercente la potestà genitoriale, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, concretizzando quindi una dichiarazione non veritiera. Da ciò discende indubitabilmente la responsabilità in capo al tesserato ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 32 comma 2,. 4, comma 1, e 32, comma 2, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., Premesso quanto sopra, il caso in esame richiede anche una disamina di elementi di fatto significativi ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dell’art. 12 comma 1 CGS. Il soggetto a cui è direttamente ascrivibile la condotta contestata è un giovane giocatore classe 2008, di nazionalità colombiana, trasferitosi con la famiglia in Italia, e la dichiarazione che costituisce la fonte di responsabilità venne sottoscritta dalla madre.

Pertanto può essere considerata con minor rigore, rispetto alla richiesta sanzionatoria dell’Organo requirente, la condotta del calciatore, che da un lato potrebbe essere financo inconsapevolmente omissiva, o, dall’altro lato, conseguenza di una situazione di verosimile soggezione/fiducia nell’operato della propria madre. Ferma restando quindi l’affermazione di responsabilità, le circostanze sopra riportate sono ritenute idonee a giustificare una diminuzione della sanzione ex art. 13 comma 2 CGS. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

 

IRROGA

al calciatore Mosquera Hurtado Farid Mauricio la sanzione della squalifica per UNA giornata effettiva. Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it