C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 17/03/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD ROVATO CALCIO – Camp. Eccellenza Gir. C GARA del 13.02.2022 tra A.S.D. ROVATO CALCIO – FORZA COSTANZA MARTINENGO C.U. n. 48 del CRL datato 17.02.2022

Reclamo della società ASD ROVATO CALCIO - Camp. Eccellenza Gir. C GARA del 13.02.2022 tra A.S.D. ROVATO CALCIO – FORZA COSTANZA MARTINENGO C.U. n. 48 del CRL datato 17.02.2022

La società ASD ROVATO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. limitatamente alle parti in cui ha comminato: (i) la squalifica fino al 27.03.2022 a carico dell’allenatore Poma Riccardo, il quale proferiva espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara, oltre a porre in essere altri comportamenti gravemente antisportivi, e (ii) la squalifica fino al 30.03.2022 a carico del calciatore Tomasi Stefano per condotta violenta durante la gara e, successivamente all’espulsione, per avere ripetutamente offeso e minacciato il direttore di gara. In particolare, dal provvedimento disciplinare impugnato emerge che l’allenatore Poma Riccardo, a seguito dell’espulsione di un proprio giocatore, si avvicinava minacciosamente al direttore di gara ponendosi con il dito puntato verso di lui a pochi centimetri dal volto ed offendendolo; successivamente sferrava un calcio ad una sedia rompendola ed alcuni frammenti di plastica sfioravano l’arbitro; inoltre, durante tutto il secondo tempo della gara, l’allenatore si posizionava dietro alla panchina e proferiva espressioni ingiuriose nei confronti della terna arbitrale, invitando i componenti della propria panchina ed entrare sul terreno di gioco ed i calciatori della propria squadra a rifiutarsi di giocare. Per quanto riguarda invece il calciatore Tomasi Stefano, il G.S. evidenzia che successivamente alla notifica dell’espulsione per un atto di violenza a danno di un avversario (pugno al volto), il giocatore Tomasi si avvicinava al direttore di gara offendendolo e minacciandolo ripetutamente ed anche a fine gara, nei pressi degli spogliatoi, avvicinava l’arbitro reiterando minacce ed offese. La società reclamante ha chiesto invece l’annullamento delle sopra richiamate squalifiche o, in subordine, la riduzione di entrambe le sanzioni in quanto sproporzionate rispetto alle condotte contestate. ASD Rovato Calcio specifica nel proprio reclamo che le espressioni proferite dall’allenatore Poma devono essere considerate irrispettose e/o irriguardose ma non ingiuriose e comunque inidonee ad essere sanzionate come da provvedimento impugnato. Con riferimento alla squalifica inflitta al calciatore Tomasi, la reclamante evidenzia anzitutto che, nonostante dal referto arbitrale emerga che il giocatore sferrava un pugno ad un avversario girato di spalle, la condotta che ha invece determinato l’espulsione del giocatore è riconducibile ad un normale contrasto di gioco tra avversari, verosimilmente una trattenuta, ma certamente non connotata da intenzioni lesive né violente; pertanto l’espulsione risultava sproporzionata rispetto a quanto accaduto, circostanza che avrebbe “acceso” il linguaggio del calciatore. Inoltre sottolinea che non sarebbe comunque possibile colpire un avversario girato di spalle in pieno volto con un pugno, come invece riportato dal referto arbitrale. La reclamante indica anche alcune contraddizioni contenute nel rapporto di gara, con riferimento ad incongruenze tra giocatori segnalati come sostituiti nel corso dell’incontro. Su richiesta della Corte, il direttore di gara inviava chiarimenti scritti in merito ai fatti occorsi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva. Preliminarmente il direttore di gara ha chiarito con nota scritta del 08.03.2022 le contraddizioni segnalate dalla reclamante in merito ad incongruenze in una sostituzione, circostanza che ad ogni modo non rileva ai fini dell’impugnazione dei provvedimenti contestati. Dal referto di gara e dai chiarimenti forniti dall’arbitro, da considerarsi fonti primarie e privilegiate di prova, emergono inconfutabilmente sia le minacce e le condotte antisportive ascritte all’allenatore Poma sia il gesto violento che ha portato all’espulsione del calciatore Tomasi (pugno al volto di un avversario) nonché le ripetute minacce ed ingiurie rivolte dal giocatore nei confronti dell’arbitro, durante e dopo la gara. Si evidenzia anzitutto che l’allenatore Poma, oltre ad avere utilizzato nei confronti del direttore di gara espressioni chiaramente minacciose alla fine del primo tempo, ha perseverato nel tenere una condotta palesemente antisportiva per tutta la seconda frazione di gioco, configurandosi per il caso di specie una reiterazione di comportamenti contrari al principio fondamentale di correttezza sancito dall’art. 4 comma 1 del CGS. Giova inoltre considerare che la reclamante non contesta le frasi contenute nel rapporto di gara ma si limita piuttosto ad interpretarle come irriguardose invece che ingiuriose. L’espressione “vi ammazzo tutti” utilizzata dall’allenatore Poma, per principio prima logico che giuridico, risulta gravemente e manifestamente minacciosa, connotata da un significato univoco di violenza e deplorevole intimidazione nei confronti della terna arbitrale. Infine risulta che per tutto il secondo tempo l’allenatore abbia reiterato comportamenti antisportivi anche al di fuori del campo, dovendo tale circostanza essere considerata chiaramente come un’aggravante. Per quanto riguarda le contestazioni relative alla condotta del calciatore Tomasi, le argomentazioni difensive della reclamante risultano, quanto meno, opinabili ed illogiche in merito all’impossibilità di potere colpire in pieno volto un avversario girato di spalle, azione facilmente concretizzabile. In seguito all’espulsione, il calciatore non si limitava ad offendere ed intimidire il direttore di gara nell’immediato ma risulta che anche alla fine dell’incontro lo stesso Tomasi reiterava gravi minacce nei confronti dell’arbitro. Per ultimo, nel pieno rispetto del diritto di difesa e delle facoltà argomentative della reclamante per una diversa ricostruzione dei fatti, la Corte ritiene alla soglia della lite temeraria la richiesta di annullamento o riduzione delle sanzioni impugnate sia con riferimento ad una differente interpretazione di espressioni univocamente e manifestamente minacciose (“vi ammazzo tutti”), sia in merito ad un’asserita impossibilità di porre in essere un gesto facilmente realizzabile (pugno al volto ad un avversario girato di spalle) sia, per ultimo, in considerazione del quantum delle sanzioni che, valutate le circostanze, paiono tenui. Visto quanto precede, il reclamo risulta infondato in fatto ed in diritto e va integralmente rigettato. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, RIGETTA Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa, se versata, CONFERMA integralmente la decisione del G.S.

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