F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0093/CFA pubblicata il 20 Giugno 2022 (motivazioni) – Sig. Errichiello Salvatore/Procura Federale

Decisione/0093/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0114/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Fabrizio D’Alessandri - Componente

Ida Raiola - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0114/CFA/2021-2022 proposto dal Sig. Errichiello Salvatore, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 0143 dell’11.05.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il 10 giugno 2022, il Cons. Ida Raiola e uditi, per il reclamante, l’avv. Vincenzo Cirillo e, per la Procura Federale, l’avv. Lorenzo Giua.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.Con atto prot. 7617/303 pf 21-22/GC/ep del 5 aprile 2022 il Procuratore Federale deferiva il Sig. Riccardo Franceschini, all’epoca dei fatti Presidente della società ACCADEMY SECONDIGLIANO, e il Sig. Salvatore Errichiello, all’epoca dei fatti dirigente della società AS CASALNUOVO DONNA, perché rispondessero: entrambi della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva (d’ora in poi, anche C.G.S.) per avere, in concorso tra di loro, postando di concerto sulla piattaforma di messaggistica istantanea denominata whatsapp il seguente messaggio “Franceschini ha vinto il ricorso al Tribunale Civile. Zigarelli ha fatto un abuso. Chiederà 300.000 euro di danni a Zigarelli e al Comitato”- poi inoltrato e ricevuto a/da più persone - (messaggio corredato anche da una immagine fotografica raffigurante la stampa di una pec inviata, in data 11.11.21, dalla cancelleria della Sez. 5^ del Tribunale Ordinario di Napoli Nord all’indirizzo: luigifranceschini@avvocatinapoli.legalmail.it), divulgato una informazione non veritiera e tale da ingenerare nei destinatari e potenziali lettori della stessa il falso convincimento che il Tribunale Civile di Napoli Nord avesse dichiarato soccombenti il Presidente del C.R. Campania Dott. Carmine Zigarelli e il Comitato medesimo nell’ambito di una controversia civile (rectius: ricorso) promossa innanzi a quella Autorità giudiziaria dal Franceschini, con conseguente grave pregiudizio e discredito per l’immagine e il decoro propri sia del Presidente Zigarelli sia dell’istituzione calcistica periferica da questo rappresentata.

1.2. Con decisione n. 0138 resa in data 11 maggio 2022, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglieva il Sig. Riccardo Franceschini e irrogava nei confronti del Sig. Salvatore Errichiello la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

1.3. Con atto notificato via pec in data 17/05/2022, il Sig. Errichiello Salvatore proponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n.0138 resa in data 11 maggio 2022, lamentando l’erroneità della pronuncia in punto di ricostruzione in fatto della vicenda e la erronea e falsa valutazione e interpretazione, da parte del Tribunale Federale, del provvedimento reso in sede cautelare dal giudice civile (nel caso, il Tribunale di Napoli Nord).

1.4. All’udienza del giorno 10 maggio 2022, tenutasi con la modalità della videoconferenza, l’avv. Vincenzo Cirillo concludeva riportandosi all’atto di reclamo, mentre, per la Procura Federale l’avv. Lorenzo Giua chiedeva la conferma della decisione impugnata.

1.5. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Il reclamo è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

2.1 Il reclamante impugna la decisione del Tribunale Federale – Sezione disciplinare n.0138 resa in data 11 maggio 2022 nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile della divulgazione a terzi del messaggio whatsapp, che aveva inviato al solo sig. Giuseppe Ferro, segretario della Delegazione provinciale di Napoli e nella parte in cui ha erroneamente omesso di attribuire la corretta rilevanza alla decisione assunta in sede cautelare dal giudice civile nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnativa, ad opera del sig. Riccardo Franceschini, di una delibera assembleare.

2.2. La Corte Federale osserva che la circostanza incontestata tra le parti, oltre che oggetto di puntuale riscontro nella fase istruttoria, dell’invio da parte del reclamante Errichiello all’utenza telefonica del sig. Giuseppe Ferro di un messaggio, mediante l’utilizzo del servizio di messaggistica whatsapp, integra gli estremi di un comportamento rilevante e censurabile sul piano disciplinare (sub specie di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.4 C.G.S.), alla luce delle seguenti considerazioni: 1) alla decisione di inviare il messaggio in oggetto con la richiamata applicazione - senza avere, peraltro, l’accortezza di richiedere specificamente al destinatario di non divulgarlo – si accompagnava ragionevolmente la consapevolezza della spiccata attitudine del mezzo scelto alla ulteriore diffusione del messaggio ad un numero indeterminato e indeterminabile di persone, in ragione sia del carattere istantaneo della comunicazione sia della impossibilità di escludere a priori che il messaggio non fosse poi successivamente diffuso secondo un meccanismo cd. “a catena” (in mancanza, si ripete, anche di un prudenziale invito al destinatario di non diffonderlo); 2) il destinatario del messaggio, che in sede istruttoria ha escluso di avere con il reclamante Errichiello un rapporto di particolare confidenzialità (cfr. verbale di audizione del 21 gennaio 2022), rivestiva la qualità di segretario della Delegazione provinciale di Napoli e, dunque, un ruolo istituzionale particolarmente vicino al Presidente Comitato Regionale Campania, cosicché era possibile inferire che verosimilmente avrebbe informato quest’ultimo del messaggio ricevuto dall’Errichiello; 3) il contenuto del messaggio in parola è, senza dubbio alcuno, parziale e, perciò, fuorviante e lesivo della reputazione del Sig. Zigarelli, in quanto quest’ultimo veniva accusato di aver commesso un abuso e di essere esposto, unitamente al Comitato regionale, alle iniziative risarcitorie del Franceschini, nonostante la controversia civilistica -  pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, di cui era parte il sig. Franceschini e della quale, invece, il predetto Presidente Zigarelli non era parte fosse ben lontana dall’essere conclusa, essendovi stata solo una pronuncia cautelare e, dunque, di carattere solo interinale.

2.3. Il comportamento tenuto dall’Errichiello è, dunque, censurabile sul piano disciplinare, perché contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.4 C.G.S., i quali – come più volte rimarcato da questa Corte – si connotano in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento.

Infatti, la norma di cui all’art.4 del Codice della Giustizia Sportiva, lungi dall’essere una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, costituisce, al contrario, clausola generale, nella quale sono enunciati detti doveri, cui i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento, in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo” (Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA- 2021-2022)

2.4. Nei sensi appena precisati va, dunque, confermata la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità disciplinare del reclamante Errichiello ai sensi dell’art.4 C.G.S., mentre, per la parte relativa alla determinazione della sanzione, detta decisione, in parziale accoglimento del reclamo, va riformata nel senso di una riduzione della sanzione (un mese di inibizione in luogo dei due mesi irrogati dal giudice di primo grado), avuto riguardo alle concrete modalità con le quali si è svolta la fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno), ad oggi già scontata.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                                  Mario Luigi Torsello 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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