F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0094/CFA pubblicata il 21 Giugno 2022 (motivazioni) – Paganese Calcio 1926 s.r.l. – sig. Raiola Filippo – sig. Trapani Raffaele
Decisione/0094/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0116/CFA/2021-2022
Registro procedimenti n. 0117/CFA/2021-2022
Registro procedimenti n. 0118/CFA/2021-2022
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Domenico Luca Scordino - Componente (relatore)
Riccardo Benvenuto - Componente Aggiunto
Serena Iuliani - Componente Aggiunto
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami numeri 0116/CFA/2021-2022, 0117/CFA/2021-2022 e 0118/CFA/2021-2022, proposti rispettivamente dalla Paganese Calcio 1926 s.r.l., matr. F.I.G.C. n. 71942, con sede in Pagani (SA) alla Via Filettine n. 238 – CAP 84016, C.F./P.IVA: 04037170653, dal sig. Raiola Filippo, Filippo RAIOLA, nato il 27 Agosto 1967 a Torre del Greco (NA) ed ivi residente alla Via Castelluccio n. 36 – CAP 80059, C.F.: RLA FPP 67M27 L259O, nonché dal sig. Trapani Raffaele, nato il 4 Maggio 1976 a Pagani (SA) ed ivi residente alla Via Piave n. 23 – CAP 84016, C.F.: TRP RFL 76E05 G230B, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Eduardo Chiacchio (eduardochiacchio@avvocatinapoli.legalmail.it),
per la riforma della decisione n. 141/TFN-SD 2021/2022 dell’11 maggio 2022 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Disciplinare, con la quale venivano irrogate le seguenti sanzioni: (a) per il sig. Raiola Filippo, mesi 6 (sei) di inibizione; (b) per il sig. Trapani Raffaele, mesi 6 (sei) di inibizione; e (c) per la società Paganese Calcio 1926 Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
Visti i reclami e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 16 giugno 2022 l’avv. Domenico Luca Scordino; uditi per la Paganese Calcio 1926 s.r.l. l'Avv. Eduardo Chiacchio nonché il dott. Vincenzo Spera, consulente tecnico; udito altresì per la Procura Federale il dott. Luca Scarpa.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 12 aprile 2022, Prot. 7911/550pf21-22/GC/blp, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il sig. Raiola Filippo, all’epoca dei fatti Amministratore unico della Paganese Calcio 1926 Srl, e il sig. Trapani Raffaele, all’epoca dei fatti Procuratore speciale della Paganese Calcio 1926 Srl, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 80 delle NOIF.
Con il medesimo atto, la Procura Federale deferiva la Società Paganese Calcio 1926 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS in ragione del comportamento posto in essere dai predetti signori Raiola Filippo e Trapani Raffaele nelle rispettive qualità di Amministratore Unico e Procuratore speciale della Società; inoltre, alla Società Paganese Calcio 1926 Srl veniva contestata la responsabilità propria per la violazione dell’art. 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 80, delle NOIF.
Sosteneva, in particolare, la Procura Federale che i soggetti deferiti avevano violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, avendo gli stessi tenuto, nel periodo dal 4 novembre 2021 all’8 febbraio 2022, una condotta di carattere dilatorio, omettendo di dare riscontro in maniera “tempestiva ed efficace” alle numerose richieste istruttorie formulate dalla Co.Vi.So.C. nell’ambito dello svolgimento della sua attività di controllo. Un tale atteggiamento ostruzionistico, dunque, rilevava secondo la Procura Federale ai sensi dell’art. 80 NOIF.
Con decisione n. 141/TFN-SD 2021/2022, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare accoglieva nel merito il deferimento, ritenendolo fondato. Per l’effetto, il Tribunale irrogava le sanzioni già sopra ricordate: (a) per il sig. Raiola Filippo, mesi 6 (sei) di inibizione; (b) per il sig. Trapani Raffaele, mesi 6 (sei) di inibizione; (c) per la società Paganese Calcio 1926 Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
Nella propria decisione, il Tribunale richiamava la segnalazione direttamente presentata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura Federale in data 15 marzo 2022, avente ad oggetto “Paganese Calcio 1926 Srl – intralcio attività di controllo”. Il Tribunale, quindi, ricostruiva in dettaglio le diverse comunicazioni inviate dalla Co.Vi.So.C. alla Paganese Calcio 1926 Srl nel periodo 4 novembre 2021-8 febbraio 2022 (note del 26/10/2021 Prot. 8325/2021, 22/11/2021 Prot. 8908/2021, 06/12/2021 Prot. 9442/2021, 14/12/2021 Prot. 9677/2021, 05/01/2022 Prot. 24/2022, 11/01/2022 Prot. 110/2022, 21/01/2022 Prot. 221/2022, 26/01/2022 Prot. 277/2022) e le risposte trasmesse dalla Paganese Calcio 1926 Srl.
Secondo il Tribunale, “le risposte fornite dalla Paganese avvenivano oltre i termini assegnati […] [ed] erano in molti casi carenti, non adeguate e non sufficientemente documentate”. Per tale ragione, il Tribunale riconosceva la sussistenza di una condotta effettivamente dilatoria ad opera dei deferiti, volta ad omettere un tempestivo ed efficace riscontro alle richieste istruttorie e di controllo avanzate dalla Co.Vi.So.C..
Avverso la decisione del Tribunale Federale propongono reclamo la Paganese Calcio 1926 Srl, il sig. Raiola Filippo e il sig. Trapani Raffaele. Resiste la Procura Federale chiedendo il rigetto del reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I reclami RG n. 0117/CFA/2021-2022 e RG n. 0118/CFA/2021-2022 vanno anzitutto riuniti al RG n. 0116/CFA/2021-2022.
I reclamanti si affidano sostanzialmente ad un unico motivo. Sostengono, invero, di avere costantemente risposto alle richieste della Co.Vi.So.C. e di non avere mai omesso informazioni rilevanti, dovendo essi stessi attendere gli esiti di procedimenti o contenziosi in corso di svolgimento e dei quali avevano comunque fornito notizia. In ogni caso, i reclamanti chiedono una riduzione delle sanzioni individuate dal Tribunale di primo grado “anche in applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, ed all’art. 16, comma 1, del C.G.S., nonché in ossequio all’illuminante ed imprescindibile precetto di cui all’art. 12, comma 1, del C.G.S.”.
Fermo quanto si dirà a proposito della effettiva sussistenza di talune parziali risposte della Paganese Calcio 1926 Srl e della conseguente applicabilità dell’art. 31 CGS, il reclamo merita accoglimento con riguardo alla rideterminazione della sanzione, nei limiti di quanto di seguito esposto.
Appare innanzitutto utile ricostruire il quadro normativo nel quale deve essere inquadrata la condotta tenuta dalla Paganese Calcio 1926 Srl, dal sig. Raiola Filippo e dal sig. Trapani Raffaele.
Ai sensi dell’art. 80 NOIF “[1] Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione. [2] Nell’esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l’altro, può: a) richiedere il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni; b) richiedere di fornire informazioni integrative relative ai documenti depositati; c) richiedere informazioni in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte; d) apportare rettifiche al valore degli aggregati utilizzati dalle società per il calcolo degli indicatori, di cui al successivo art. 85, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che alterino il valore dei suddetti aggregati. [3] Nell’ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l’attivazione di indagini e procedimenti disciplinari”.
La previsione ora riportata, unitamente all’art. 85 NOIF che individua le informative periodiche che le società devono fornire alla Co.Vi.So.C, ha carattere sicuramente centrale nel panorama complessivo dei doveri di correttezza e fair play (sportivo e finanziario) che devono costantemente accompagnare il comportamento delle società sportive e la relativa partecipazione ai campionati di calcio. Ed è parimenti rilevante segnalare come alla Co.Vi.So.C. spetti anche il compito di attivare indagini e procedimenti disciplinari, come in effetti accaduto nel caso della Paganese Calcio 1926 Srl.
Va anche notato come l’art. 90 NOIF, dettato anch’esso in ambito di violazione delle previsioni in materia di controllo della Co.Vi.So.C. (Titolo VI - Controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionistiche), richiami espressamente l’applicabilità degli artt. 8 e 31 CGS a proposito delle responsabilità delle società sportive e soprattutto a proposito delle violazioni in materia gestionale ed economica.
Dunque, è proprio l’art. 31, comma 1, ad assumere pieno rilievo nella fattispecie oggetto di esame. Secondo tale disposizione, “[c]ostituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali”.
Pur secondo una inevitabile scala decrescente di gravità (al cui apice è collocato il caso della falsificazione materiale o ideologica e più in generale il caso dell’alterazione dei dati), è dirimente sottolineare che, ai sensi dell’art. 31 CGS, costituisce illecito anche la mera trasmissione di informazioni “reticenti” o “parziali”.
Sotto tale profilo, allora, appare corretta la ricostruzione operata dal Tribunale di primo grado. È infatti vero che rispetto ai sei diversi ambiti di informazioni indagati dalla Co.Vi.So.C con l’iniziale nota del 26 ottobre 2022, Prot. 8325/2021, dalla quale ha preso le mosse l’intera interlocuzione tra l’organismo di controllo e la Paganese Calcio 1926 Srl, quest’ultima non ha fornito una risposta effettivamente completa. Dal lungo scambio intervenuto tra la Co.Vi.So.C e la Società emerge che almeno due richieste restavano non integralmente riscontrate.
Innanzitutto, ed è questo il primo argomento trattato solo parzialmente nelle risposte della Società, con la comunicazione del 26 ottobre 2022, la Co.Vi.So.C aveva chiesto di “indicare con puntualità quali siano le iniziative che si intendono porre in essere per fare fronte alla situazione di significativo deficit patrimoniale caratterizzante la Società e tale da determinare una situazione ex art. 2482-ter L.F.. Nel fornire riscontro si prega di considerare sia il possibile esito negativo del contenzioso instaurato a fronte del menzionato diniego di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. che le incertezze concernenti l’an ed il quando di una possibile omologazione da parte del competente Tribunale dell’accordo di ristrutturazione”. La richiesta, ripresa dalla Co.Vi.So.C. anche nel sollecito del 26 gennaio 2022 e da ultimo sottolineata dalla Procura Federale in fase di discussione del presente reclamo, aveva una spiccata connotazione sostanziale.
Ciò che rilevava per la Co.Vi.So.C era comprendere - in forma di proiezione o se si preferisce di c.d. sensitivity - se la Paganese Calcio 1926 Srl fosse o meno in grado di programmare interventi sostitutivi nel caso in cui il contenzioso fiscale o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fallimentare avessero avuto esito negativo. L’informazione che la Co.Vi.So.C riteneva fondamentale ottenere era “se, nell’ipotesi in cui l’iniziativa ex art. 182-bis L.F. non dovesse raggiungere il proprio scopo, sussista un impegno giuridico della compagine sociale ad assicurare adeguato supporto finanziario per garantire (almeno) la rituale conclusione della corrente stagione sportiva” (così in particolare la comunicazione del 26 gennaio 2022, Prot. n. 277/2022).
Sul punto, la risposta della Società è oggettivamente parziale. Dapprima essa si concentrava nel sostenere l’esistenza delle attività di predisposizione della ristrutturazione e della transazione fiscale. Poi, rispetto all’ultima richiesta ricevuta, la Società replicava solo “che gli accordi di sponsorizzazione e le relative entrate, riusciranno a garantire gli impegni ordinari assunti per il completamento della stagione calcistica in corso, senza assolutamente inficiare la continuità [aziendale]” (si veda in proposito la nota della Paganese Calcio 1926 Srl del 3 febbraio 2022). Ma tutto ciò senza affrontare, con dati numerici o elementi precisi, il punto di sostanza, indicato dalla Co.Vi.So.C.. D’altronde, non è neppure condivisibile l’assunto sostenuto dalla Società in sede di reclamo, per cui la Co.Vi.So.C volesse ottenere una qualche interpretazione dell’art. 6, comma 1, del D.L. 2020, n. 23 (e successive modificazioni). Oggetto di richiesta non era, come sopra detto, il dato formale relativo alla eventuale variazione del capitale sociale, bensì quello sostanziale dell’equilibrio attuale e prospettico della Società.
Inoltre, ed è questo il secondo argomento trattato solo parzialmente dalla Paganese Calcio 1926 Srl, sempre nella iniziale comunicazione del 26 ottobre 2022, la Co.Vi.So.C. aveva chiesto informazioni sull’esatta quantificazione dei crediti, chiedendo in particolare di precisare “sia il valore nominale degli stessi che il presumibile valore di realizzazione degli stessi in ragione di quanto prescritto dall’art. 2426, comma 1, n. 8) c.c.”. A ben vedere, anche una simile richiesta della Co.Vi.So.C. aveva una indiscutibile connotazione sostanziale, giacché volta a comprendere le effettive capacità della Società di poter fare affidamento sul recupero dei crediti vantati verso terzi e quindi il relativo capitale circolante. E anche su tale aspetto la risposta della Società era stata effettivamente riduttiva, essendosi limitata a sostenere che “si stanno operando le opportune svalutazioni in sede di approvazione del bilancio al 30.6.21” (così la nota del 29 novembre 2021), dunque senza offrire un dato numerico, né alcun giudizio sulla effettiva esigibilità dei crediti e sulla solvibilità delle controparti debitrici.
Appare allora vero, alla luce di quanto sopra riportato, che il comportamento tenuto dai reclamanti non è immune da censura. Alcune delle risposte fornite alla Co.Vi.So.C. sono rimaste effettivamente parziali. E, per vero, non risultano chiarite neppure in sede di audizione presso la Procura Federale avvenuta il 7 aprile 2022. È infatti vero che in tale data veniva allegato dalla Paganese Calcio 1926 Srl il “ricorso [ex art. 182-bis legge fallimentare] volto all’omologa degli accordi depositato il 05/04/2022 presso il Tribunale di Nocera Inferiore che concretizza e finalizza le azioni intraprese già comunicate alla Co.Vi.So.C. volte al risanamento aziendale”, ma l’ottenimento dell’omologa di un tale ricorso risultava ancora potenziale e la richiesta della Co.Vi.So.C. di comprendere eventuali scenari alternativi di sostenibilità della situazione economico-finanziaria della Paganese Calcio 1926 Srl non poteva dirsi superata, né risolta. Sotto tale profilo, quindi, la decisione del Tribunale di primo grado merita conferma.
È però anche vero che alla condotta della Paganese Calcio 1926 Srl e dei relativi rappresentanti non può assegnarsi il carattere della oggettiva gravità, né soprattutto una significativa capacità offensiva rispetto alle attività di controllo della Co.Vi.So.C.
In proposito, appare innanzitutto non condivisibile la contestazione operata dalla Procura Federale - e in effetti recepita dal Tribunale di primo grado - circa la rilevanza ex se del ritardo (o tempestività) nelle risposte.
L’art. 31 CGS non richiama il mero ritardo come fattispecie in sé sanzionabile. È invece la sola “natura parziale” delle risposte ad essere rilevabile come violazione. Del resto, alcune delle richieste presentate dal Co.Vi.So.C erano state nel tempo aggiornate dalla Co.Vi.So.C stessa e altre richiedevano espressamente specifiche elaborazioni (si veda la stessa richiesta di stime contabili) che, soprattutto in realtà societarie di dimensioni ridotte, potevano richiedere un tempo maggiore di produzione rispetto al termine concesso. Ma soprattutto, e ciò appare rilevante anche ai fini dell’art. 4 CGS, è vero che la Paganese Calcio 1926 Srl, pur avendo offerto alcune risposte (come detto) non complete, non risulta essersi sottratta all’interlocuzione con la Co.Vi.So.C, né comunque ha tenuto comportamenti che potessero dirsi diretti a mascherare la propria condizione di difficoltà finanziaria. E tale ultimo aspetto appare non sufficientemente valorizzato dalla decisione del Tribunale di primo grado, al pari dell’effettivo apporto causale di ciascuno dei reclamanti che, per vero, è rimasto argomento sempre sullo sfondo e forse mai indagato con esattezza.
In conclusione, non può essere dubbio il fatto che il deferimento fosse fondato nel cuore essenziale della contestazione avanzata dalla Procura Federale: alcune delle risposte della Società erano parziali e dunque in contrasto con l’art. 31 CGS. Allo stesso tempo, però, è anche vero che il comportamento dei reclamanti non risulta affetto da elevata scorrettezza e merita pertanto una rideterminazione della sanzione quanto meno in termini di relativa misura.
È del resto coerente con i principi del processo sportivo che la Corte Federale d’Appello possa anche svolgere la funzione di giudice di equità, con concreta applicazione degli artt. 12 e 13 CGS. Peraltro, proprio il dato testuale dell’art. 13 CGS porta a ritenere che eventuali minimi edittali previsti dal codice di giustizia sportiva non costituiscano limiti invalicabili. L’art. 13, comma 1, CGS, nello statuire, quale principio generale, che la “sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più [circostanze attenuanti]”, senza richiamare il vincolo di eventuali minimi da rispettare, sembra semmai scegliere una soluzione opposta: ovvero affidare al Giudice il compito di valutare l’effettiva natura e gravità dei fatti commessi e commisurare una ragionevole sanzione disciplinare anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria.
Nel caso specifico, tenuto conto di tutto quanto sopra riferito, e quindi della necessità di considerare in sé non decisivo il ritardo di alcune delle risposte e per contro della possibilità di valorizzare una offensività nel complesso solo attenuata del comportamento dei reclamanti, si può ritenere congruo accogliere la relativa richiesta di ridurre la sanzione da irrogarsi nei loro confronti per le violazioni contestate. Il tutto, dunque, determinando la sanzione stessa come in dispositivo.
P.Q.M.
riuniti i reclami in epigrafe, li accoglie in parte e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, dispone quanto segue:
- irroga alla società Paganese calcio 1926 la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- irroga al sig. Trapani Raffaele la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);
- irroga al sig. Raiola Filippo la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre).
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico Luca Scordino Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce