F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 324/CSA pubblicata del 21 Giugno 2022 – Palermo Football Club S.p.A.

 

Decisione n. 324/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 250/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo Vice Presidente

Francesca Mite- Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 250/CSA/2021-2022, proposto dalla società Palermo Football Club S.p.A. in data 29.03.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 268/DIV del 28.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.06.2022, l’Avv. Francesca Mite;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Palermo Football Club S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 268/DIV del 28.03.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Paganese/Palermo del 27.03.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato alla reclamante l’ammenda di Euro 500,00, così motivando il provvedimento: per non aver garantito la partecipazione alla gara Paganese - Palermo del Delegato ai rapporti con la tifoseria, irrogazione della sanzione in applicazione dell’art. 4 CGS, in combinato disposto con il CU 326/A del 30 giugno 2015. Misura della sanzione in applicazione anche dell’art. 23, comma 2, CGS, considerato, da una parte, che vi erano tifosi al seguito della società ospitata e, dall’altro, che non si sono verificate situazioni di contatto fra tifosi e calciatori o altri tesserati del Palermo.

Con il ricorso introduttivo, la società reclamante ha chiesto l’annullamento dell’ammenda.

Secondo la prospettazione assunta dalla reclamante, la società avrebbe “garantito la partecipazione del sig. Francesco Meli, nella qualità di Slo, alla gara esterna Paganese- Palermo, mettendo a disposizione i mezzi di trasporto e i servizi alberghieri riservati in fase di organizzazione trasporto”; precisando, altresì, che la mancata partecipazione dello Slo “è stata dovuta dall’impossibilità dello stesso, di poter presenziare all’evento, per motivi di salute (vedasi certificato medico allegato).

Ritiene la società reclamante di aver comunque rispettato le indicazioni delle Linee Guida di cui al CU n. 326/A, “in considerazione del fatto che nessuna norma prevede la nomina di un sostituto in caso di impossibilità del titolare della funzione”, ed aggiunge che il giorno della gara il dirigente accompagnatore presentava regolarmente al delegato Lega preposto e ai collaboratori della Procura Federale, l’elenco con i riferimenti anagrafici dello Slo, anche se non presente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, pur sollevando dubbi sulla competenza del giudice sportivo a decidere sulla questione (che non attiene al fatto sportivo in se ed è privo di alcuna incidenza causale rispetto alla regolarità dello svolgimento delle gare), essendone stata, tuttavia e ormai investita, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Occorre innanzitutto osservare, su un piano generale, che, al fine di favorire lo sviluppo di relazioni tra la tifoseria, i club e i tesserati nel rispetto dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, le linee guida -che costituiscono l’allegato 2 del C.U. 326/A del 30 giugno 2015- definiscono ruolo e funzioni tipiche del cd. Slo, delegato ai rapporti con la tifoseria.

Tra le mansioni tipiche dello Slo, alcune soltanto delle quali sono elencate nel sopra richiamato C.U., si legge che “Lo Slo segue i tifosi in occasione delle gare ufficiali e partecipa alle trasferte della squadra”.

Orbene, non vi è un precetto normativo, ovvero un comando rivolto allo Slo di seguire i tifosi in occasione delle gare ufficiali e di partecipare alle trasferte della squadra; pertanto, questa Corte ritiene che non aver garantito la partecipazione alla gara Paganese- Palermo del delegato ai rapporti con la tifoseria, non integri violazione di alcuna norma dell’ordinamento federale sportivo da parte della società reclamante.

In tale prospettiva e, comunque, ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere dalle richiamate Linee guida che descrivono il ruolo del delegato ai rapporti con la tifoseria quale figura meramente organizzativa istituzionalmente preposta a contribuire a migliorare il dialogo tra tifosi e club. Ciò premesso in via assorbente, con specifico riferimento al caso di specie, è utile osservare, sul piano più generale, che la figura dello Slo, come delineata nelle su richiamate linee guida, si propone di favorire lo sviluppo di relazioni tra la tifoseria, i club e i tesserati nel rispetto dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza.

Lo Slo svolge funzioni di collegamento tra i tifosi, il club, la Federazione nazionale e la Lega; deve, attraverso il lavoro proprio, quello del club e con tutti i tesserati creare comportamenti virtuosi che tendano a coinvolgere i tifosi nelle forme migliori e con programmi di interazione costante, non episodica e non focalizzata alla specifica circostanza della disputa delle gare di campionato.

Del resto, da alcuna delle norme federali è dato desumere la obbligatorietà della partecipazione alle gare, (rectius presenza in campo dello Slo) e nessuna norma federale contempla una figura sostitutiva dello Slo per le ipotesi in cui il soggetto istituzionalmente preposto alla funzione fosse nell’impossibilità di esercitarla.

Di contro, il quadro normativo Uefa e Figc -ai fini del rilascio delle rispettive Licenze - prevede la obbligatorietà dell’inserimento, nella struttura organizzativa della Società, di un soggetto che possa costituire un riferimento per la tifoseria, delineandone la funzione ma senza inserirlo fra i soggetti la cui presenza risulta necessaria al regolare svolgimento della gara. 

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Palermo deve essere accolto.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                                             Pasquale Marino

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

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