FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 286/AA del 09/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MANCUSO TRACUZZI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 412 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianluca MANCUSO e Letterio TRACUZZI, avente oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA MANCUSO, all'epoca dei fatti allenatore Uefa B, cod. 57776, tesserato per la società FC Messina, categoria Under 17 Regionale, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 93, comma 1, e 94, comma 1, delle NOIF, al C.U. LND n.1 stagione sportiva 2020- 2021, punto 14, nonché all'art. 37, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver, in occasione della stagione sportiva 2020-2021, omesso di depositare l’accordo economico sottoscritto con la società FC Messina in data 1.9.2020, entro il termine previsto dalla normativa federale e comprendente un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa federale;

LETTERIO TRACUZZI, all'epoca dei fatti allenatore Uefa B, cod. 82803, tesserato per la società FC Messina, categoria Juniores Regionale, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 93, comma 1, e 94, comma 1, delle NOIF, al C.U. LND n.1 stagione sportiva 2020-2021, punto 14, nonché all'art. 37, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore per aver, in occasione della stagione sportiva 2020-2021, omesso di depositare l’accordo economico sottoscritto con la società FC Messina in data 1.9.2020, entro il termine previsto dalla normativa federale e comprendente un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa federale;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gianluca MANCUSO e Letterio TRACUZZI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gianluca MANCUSO, e di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Letterio TRACUZZI,

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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