FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 287/AA del 09/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – VATAMANU ASD TIEZZO 1954

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 447 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Williams Paul VATAMANU e della società A.S.D. TIEZZO 1954 avente oggetto la seguente condotta:

WILLIAMS PAUL VATAMANU, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tiezzo Calcio 1954, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a circa dieci minuti dalla fine del secondo tempo della gara Prata Calcio – Tiezzo 1954, disputata in data 8.12.2021 presso il Campo Comunale “Riccardo Meneghei” di Prata di Pordenone (PN), a gioco fermo, rivolto al sig. Traore Abdul Kader, calciatore tesserato per la società Prata calcio F.G. A.S.D. e capitano della squadra avversaria, a seguito del fatto che lo stesso aveva calciato la palla che si trovava nelle vicinanze fuori dal terreno di gioco, espressione avente contenuto discriminatorio per motivi di razza, nazionalità ed origine etnica;

A.S.D. TIEZZO 1954, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato, in qualità di calciatore, il signor Williams Paul Vatamanu;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio Mio, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TIEZZO 1954, e dal Sig. Williams Paul VATAMANU;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Williams Paul VATAMANU, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. TIEZZO 1954;

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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