FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 288/AA del 09/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PALOMBI CARPINELLI TONELLI CASTELLANI ASD FUTSAL SASSUOLO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 284 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca PALOMBI, Michele CARPINELLI, Iacopo TONELLI, Marco CASTELLANI e delle società A.S.D. FUTSAL TERNANA, A.S.D. ATLANTE GROSSETO e A.S.D. FUTSAL SASSUOLO avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCA PALOMBI, presidente della ASD Futsal Ternana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” del sopra citato soggetto; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel per la società ASD Futsal Ternana nella stagione sportiva 20-21 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
MICHELE CARPINELLI, dirigente della ASD Futsal Ternana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” del sopra citato soggetto; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel per la società ASD Futsal Ternana nella stagione sportiva 20-21 – assistenza certificata anche dalla corresponsione dell’importo di 250 euro a favore dello stesso Bianchi così come dichiarato dallo stesso Carpinelli - nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
IACOPO TONELLI, Presidente della ASD Atlante Grosseto, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivam sia in via autonomam che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri Goncalves Dos Santos Bruno Miguel e Jesus Dos Santos Fabio Alberto, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” dei soggetti appena indicati;
MARCO CASTELLANI, presidente della ASD Futsal Sassuolo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del Sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” del soggetto sopra indicato; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre per la società ASD Futsal Sassuolo nella stagione sportiva 21-22 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI; A.S.D. FUTSAL TERNANA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Palombi Luca, Carpinelli Michele e Amarchande Ribeiro Tiago Miguel così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
A.S.D. ATLANTE GROSSETO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Tonelli Iacopo, Goncalves Dos Santos Bruno Miguel e Jesus Dos Santos Fabio Alberto così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
A.S.D. FUTSAL SASSUOLO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Castellani Marco e Vieira Sousa Miguel Alexandre così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca PALOMBI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FUTSAL TERNANA, dal Sig. Michele CARPINELLI, dal Sig. Iacopo TONELLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, e dal Sig. Marco CASTELLANI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FUTSAL SASSUOLO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luca PALOMBI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele CARPINELLI, di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. FUTSAL TERNANA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Iacopo TONELLI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco CASTELLANI e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FUTSAL SASSUOLO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.