FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 289/AA del 09/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CGS FANTON E Altri US TORRE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 418 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo FANTON, Tommaso ROSSI, Marius GRAVIL, Carlo Giovanni SARTI, Ivo SEGAFREDO, Fabio TRONCHETTI, Michele PISCOPO JUNIOR, David Mihai GRAVIL e della società U.S. TORRE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO FANTON, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Arcella Padova ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, lettera g, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nonostante fosse privo della necessaria qualifica rilasciata dal Settore Tecnico, svolto l’attività di allenatore per la società US Torre in occasione dei seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca dell’1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021; nonché per aver percepito dalla società l’importo di € 250,00 a titolo di rimborso spese per tale attività;

TOMMASO ROSSI, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la Società US Torre, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F, per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società US Torre, inserito nelle distinte di gara relative agli incontri Torre – Pionca dell’1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021, valevoli per il Torneo Esordienti misti, il nominativo ed il numero di tessera dal calciatore sig. Filippo Gardin, nonostante lo stesso non partecipasse alle gare ed al suo posto fosse schierato il calciatore sig. David Mihai Gavril, privo di tesseramento;

MARIUS GRAVIL, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società US Torre, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F, per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società US Torre, inserito nella distinta di gara relativa all’incontro Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021 valevole per il Torneo Esordienti misti, il nominativo ed il numero di tessera dal calciatore sig. Filippo Gardin, nonostante lo stesso non partecipasse alle gare ed al suo posto fosse schierato il sig. David Mihai Gavril, privo di tesseramento e figlio dello stesso sig. Gravil Marius;

CARLO GIOVANNI SARTI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL Unione Cadoneghe, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1 lettera g, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nonostante fosse privo della necessaria qualifica rilasciata dal Settore Tecnico, svolto l’attività di allenatore per la società US Torre in occasione di quattro degli incontri del Torneo Esordienti misti, svoltosi dal 2.10.2021 al 4.12.2021, come dallo stesso calciatore dichiarato in sede di audizione al collaboratore della Procura Federale, nonché per aver percepito dalla società l’importo di € 180,00 a titolo di rimborso spese per tale attività;

IVO SEGAFREDO, all’epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile della società US Torre, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F, per aver consentito e/o comunque non impedito quanto segue: a. al calciatore sig. Mattia Mazzaro, nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva, di partecipare alle seguenti gare del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021 ed Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21; b. al calciatore sig. David Mihai Gravil, nonostante fosse in possesso di un certificato di tipo non agonistico datato 29.9.2021 - non valido per lo svolgimento dell’attività poiché all’epoca dei fatti l’atleta aveva già compiuto i dodici anni - di partecipare ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.2021, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca del 1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021; c. al calciatore sig. Michele Piscopo Junior, nonostante fosse in possesso di un di idoneità all’attività agonistica datato 13.9.2021 con validità di un solo mese, di partecipare ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca dell’1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021; nonché per avere consentito allo stesso calciatore, sempre in assenza del certificato di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva, di partecipare alle seguenti otto gare del girone A del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali: ASD Ambrosiana Trebaseleghe - Torre del 17.10. 2021, Torre - Fratte Rondinelle del 24.10. 2021, ASD Valsugana Calco - Torre del 7.11.2021, Torre - US Ardisci e Spera del 14.11.2021, ASD Lions Villanova - Torre del 21.11.2021, ASD Union Dese - Torre del 5.12.2021, Torre - ASD Real Tremignon dell’8.122021 ed ASD Limena - Torre del 12.12.2021; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e statuito dagli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società US Torre, la distinta di gara relativa all'incontro Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, valevole per il Torneo Esordienti misti, nella quale è stato impiegato in posizione irregolare ed utilizzando il nominativo di altro calciatore il sig. David Mihai Gavril; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, lettera g, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito, e/o comunque non impedito, che il calciatore sig. Fanton Matteo, all’epoca dei fatti tesserato in prestito per la società US Arcella Padova ASD, sebbene privo della qualifica rilasciata dal Settore Tecnico, di svolgere l’attività di allenatore delle squadre schierate dalla società US Torre in occasione delle seguenti gare del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca del 1.12.2021, Torre – Union Dese del 4.12.2021; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1 lettera g, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito, e/o comunque non impedito, che il calciatore sig. Sarti Carlo Giovanni, all’epoca dei fatti tesserato per la società società S.S.D. a r.l. Unione Cadoneghe, sebbene privo della qualifica rilasciata dal Settore Tecnico, di svolgere l’attività di allenatore delle squadre schierate dalla società US Torre in occasione di quattro gare del Torneo Esordienti misti svoltosi dal 2.10 al 4.12.2021; nonché ancora per aver effettuato un bonifico di euro 180,00 in favore del sig. Carlo Giovanni Sarti a titolo di rimorso spese per l’attività di tecnico prestata, come da quest’ultimo dichiarato in sede di audizione da parte della Procura Federale; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 1, delle NOIF e dal Protocollo Sanitario FIGC del 4.8.2021 pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 16 e successiva integrazione al Protocollo del 10.8.2021, nonché da quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 78/A FIGC dell’1 settembre 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, che richiedevano un’autocertificazione attestante il buono stato di salute e l’assenza di contatti stretti con persone affette da Covid, per la quasi totalità dei calciatori partecipanti al Torneo Esordienti misti, svoltosi dal 2.10.2021 al 4.12.2021; in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 18.2.2022 e 21.2.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

FABIO TRONCHETTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società US Torre, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F, per aver consentito e/o comunque non impedito quanto segue: a. al calciatore sig. Mattia Mazzaro, nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva, di partecipare ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021 ed Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21; b. al calciatore sig. David Mihai Gravil, nonostante fosse in possesso di un certificato di idoneità all’attività non agonistica datato 29.9.2021 - non valido ai fini dello svolgimento dell’attività poiché all’epoca dei fatti l’atleta aveva già compiuto i dodici anni - di partecipare ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca del 1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021; c. al calciatore sig. Michele Piscopo Junior, nonostante lo stesso fosse in possesso di un certificato datato 13.9.2021 e valido un solo mese, di partecipare ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca dell’1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021; nonché per avere consentito allo stesso calciatore, sempre in assenza del certificato di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva, di partecipare alle seguenti otto gare del girone A del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali: ASD Ambrosiana Trebaseleghe - Torre del 17.10. 2021, Torre - Fratte Rondinelle del 24.10. 2021, ASD Valsugana Calco - Torre del 7.11.2021, Torre - US Ardisci e Spera del 14.11.2021, ASD Lions Villanova - Torre del 21.11.2021, ASD Union Dese - Torre del 5.12.2021, Torre - ASD Real Tremignon del 8.122021 ed ASD Limena - Torre del 12.12.2021; in violazione degli artt. art. 4, comma 1, e 32, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 39 delle N.O.I.F, per aver consentito, e comunque non impedito, l'utilizzo del calciatore sig. David Mihai Gravil, sebbene lo stesso non fosse tesserato per la società US Torre inserendo a tal fine in maniera non veridica in distinta il nome del calciatore sig. Filippo Gardin, in occasione delle seguenti gare del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca dell’1.12.2021, Torre – Union Dese del 4.12.2021; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1 lettera g, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito, e/o comunque non impedito, che il calciatore sig. Fanton Matteo, all’epoca dei fatti tesserato in prestito per la società US Arcella Padova ASD, sebbene privo della qualifica rilasciata dal Settore Tecnico, di svolgere l’attività di allenatore delle squadre schierate dalla società US Torre in occasione delle seguenti gare del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca del 1.12.2021, Torre – Union Dese del 4.12.2021; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1 lettera g, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito, e/o comunque non impedito, che il calciatore sig. Sarti Carlo Giovanni, all’epoca dei fatti tesserato per la società società S.S.D. a r.l. Unione Cadoneghe, sebbene privo della qualifica rilasciata dal Settore Tecnico, di svolgere l’attività di allenatore delle squadre schierate dalla società US Torre in occasione di quattro gare del Torneo Esordienti misti svoltosi dal 2.10 al 4.12.2021; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 1, delle NOIF e dal Protocollo Sanitario FIGC del 4.8.2021 pubblicato con C.U. n. 16 e successiva integrazione al Protocollo del 10.8.2021, nonché da quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 78/A FIGC dell’1 settembre 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di controlli sanitari, che richiedevano un’autocertificazione attestante il buono stato di salute e l’assenza di contatti stretti con persone affette da Covid per la quasi totalità dei calciatori partecipanti al Torneo Esordienti misti, svoltosi dal 2.10.2021 al 4.12.2021;

MICHELE PISCOPO JUNIOR, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Torre, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F, per avere lo stesso, nonostante fosse in possesso di un certificato di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva datato 13.9.2021 con validità di un solo mese, partecipato ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca del 1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021; lo stesso calciatore, inoltre, nonostante quanto appena specificato ha partecipato anche alle seguenti otto gare del girone A del Campionato Giovanissimi Under 15 provinciali: ASD Ambrosiana Trebaseleghe - Torre del 17.10. 2021, Torre - Fratte Rondinelle del 24.10. 2021, ASD Valsugana Calco - Torre del 7.11.2021, Torre - US Ardisci e Spera del 14.11.2021, ASD Lions Villanova - Torre del 21.11. 2021, ASD Union Dese - Torre del 5.12.2021, Torre - ASD Real Tremignon del 8.122021 ed ASD Limena - Torre del 12.12.2021; DAVID MIHAI GRAVIL, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività all’interno e nell’interesse delle società US Torre e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nonostante fosse in possesso di un certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica datato 29.9.2021 - non più valido poiché all’epoca dei fatti aveva già compiuto i dodici anni - partecipato ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca dell’1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportivo, nonché dell’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso partecipato, nella file della squadra schierata dalla società U.S. Torre, ai seguenti incontri senza averne titolo, perché non tesserato, ed utilizzando il nome ed il numero di tessera del calciatore sig. Filippo Gardin inserito formalmente in distinta: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca dell’1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021; U.S. TORRE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio TRONCHETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. TORRE, e dai Sig.ri Matteo FANTON, Tommaso ROSSI, Marius GRAVIL, Carlo Giovanni SARTI, Ivo SEGAFREDO, Michele PISCOPO JUNIOR, David Mihai GRAVIL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Carlo Giovanni SARTI, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Fabio TRONCHETTI, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Ivo SEGAFREDO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marius GRAVIL, di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi al momento di un futuro tesseramento per il Sig. David Mihai GRAVIL, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Matteo FANTON, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Michele PISCOPO JUNIOR, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Tommaso ROSSI e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda e di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo torneo esordienti e di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo campionato Under 15 provinciale per la società U.S. TORRE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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