FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 290/AA del 09/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MARCANTONINI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 649 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea MARCANTONINI avente oggetto la seguente condotta:
ANDREA MARCANTONINI, vice presidente della società F.C.D. Real Virtus all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma.1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in sede di commento della gara tra la FCD Real Virtus e la ASD Valfabbrica 1916 disputata il 1.4.2022 del campionato di Prima categoria del Comitato Regionale Umbria, leso l’onore, il prestigio, il decoro e la credibilità propri del presidente e degli Organi direttivi della LND, nonché e per l’effetto, anche quelli propri della Federazione FIGC nel suo complesso intesa, con dichiarazioni rese sulla propria pagina personale del social network Facebook in data 11 aprile 2022;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea MARCANTONINI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea MARCANTONINI;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.