FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 291/AA del 10/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CORRADINI PESENATO SAORIN ZAMBONI VIRTUS VERONA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 292 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo CORRADINI, Marcellino PESENATO, Matteo SAORIN, Eleonora ZAMBONI, e delle società VIRTUS VERONA SRL, VIRTUS SOCCER ASD e ASDPOL VIRTUS, avente oggetto la seguente condotta:

MATTEO CORRADINI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtus Soccer, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito all’immissione nel sistema economico federale di somme provenienti da reato emettendo fatture nei confronti della Virtus Vecomp e così ricevendo in pagamento le predette somme;

MARCELLINO PESENATO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Virtus ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito all’immissione nel sistema economico federale di somme provenienti da reato emettendo fatture nei confronti della Virtus Vecomp e così ricevendo in pagamento le predette somme. In violazione, altresì, dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato senza giustificato motivo innanzi ai collaboratori della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di rituale convocazione per le date del 7-11–17 febbraio 2022;

MATTEO SAORIN, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Virtus ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito all’immissione nel sistema economico federale di somme provenienti da reato emettendo fatture nei confronti della Virtus Vecomp e così ricevendo in pagamento le predette somme;

ELEONORA ZAMBONI, all’epoca dei fatti dirigente della società Virtusvecomp Verona, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver operato sui conti correnti della società Virtusvecomp Verona sui quali confluivano le ingenti somme illegittimamente percepite in forza dell’aggiudicazione dei bandi della Prefettura di Verona per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale prelevando ingenti somme di denaro contante in parte immesse nel sistema economico federale sia nella gestione dell’attività sportiva della società Virtusvecomp Verona srl sia per l’attività sportiva delle associazioni Virtus Soccer e Polisportiva Virtus. In violazione, altresì, dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentata senza giustificato motivo innanzi ai collaboratori della Procura Federale, per essere ascoltata, a seguito di rituale convocazione per la data del 12 gennaio 2022;

VIRTUS VERONA SRL, titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati, anche in via solidale e quale successore universale della S.S.D. VIRTUS VECOMP; VIRTUS SOCCER ASD, titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Matteo Corradini, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; ASDPOL VIRTUS, titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg. Matteo Saorin e Marcellino Pesenato, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo CORRADINI, Marcellino PESENATO e Matteo SAORIN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASDPOL VIRTUS, dalla Sig.ra Eleonora ZAMBONI, dalla Sig.ra Anastasia Luna, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIRTUS SOCCER ASD, e dal Sig. Vittorio DE PAOLIS FOGLIETTA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIRTUS VERONA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Matteo CORRADINI, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Marcellino PESENATO, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Matteo SAORIN, di 6 (sei) mesi di inibizione per la Sig.ra Eleonora ZAMBONI, di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda per la società VIRTUS SOCCER ASD, di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda per la società ASDPOL VIRTUS, e di € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda per la società VIRTUS VERONA SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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