FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 292/AA del 10/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ACCARDI EMPOLI FBC SPA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 422 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Pietro ACCARDI e della società EMPOLI F.B.C. S.p.A. avente oggetto la seguente condotta:

PIETRO ACCARDI, direttore sportivo con delega di firma e autorizzato a rappresentare la società Empoli FBC SPA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, che in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 12, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver sottoscritto con l’agente sportivo il sig. Andrea Bagnoli un contratto di mandato e rappresentanza in data 31 agosto 2021, depositato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi il 9 settembre 2021, relativo al trasferimento delle prestazioni sportive di un calciatore minore di età, ovvero il sig. Andrea Pignataro (nato il 19 settembre 2006), con la previsione di un compenso;

EMPOLI F.B.C. S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal sig. Pietro Accardi così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro ACCARDI, e dal Sig. Francesco GHELFI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società EMPOLI F.B.C. S.p.A.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 9.000,00 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Pietro ACCARDI e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società EMPOLI F.B.C. S.p.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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