FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 295/AA del 10/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FERRARO KOTA MELIS VIS FONDI MEDITERRANEA (1)
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 284 pf 21/22 adottato nei confronti della Sig.ra Gabriella KOTA, dei Sig.ri Ermanno FERRARO e Corrado MELIS, e delle società ASD VIS FONDI e MEDITERRANEA CALCIO A 5 avente oggetto la seguente condotta: ERMANNO FERRARO, presidente della ASD Vis Fondi, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, commi 1.1 e 1.2, e 40 quinquies, commi 1.1 e 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento delle Sig.re Kota Gabriella, Pinheiro Ventura Bruna Isabel, Ashikaga Chiharu, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” delle calciatrici appena indicate. In violazione, altresì, dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento della Sig.ra Pinheiro Ventura Bruna Isabel per la società ASD Vis Fondi nella stagione sportiva 19-20, nonostante si trattasse del tesseramento di una calciatrice dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI; GABRIELLA KOTA, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver fornito alla società ASD Vis Fondi una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC; CORRADO MELIS, presidente della ASD Mediterranea Calcio C5, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento della Sig.ra Pinheiro Ventura Bruna Isabel per la società ASD Mediterranea Calcio C5 nella stagione sportiva 21-22 – assistenza certificata anche dalla corresponsione dell’importo di 1.350 euro a favore dello stesso Bianchi - nonostante si trattasse del tesseramento di una calciatrice dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI; ASD VIS FONDI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti ascritti al proprio legale rappresentante; ASD MEDITERRANEA CALCIO A 5, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti ascritti al proprio legale rappresentante; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Gabriella KOTA, e dai Sig.ri Ermanno FERRARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VIS FONDI, e Corrado MELIS in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MEDITERRANEA CALCIO A 5; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per la Sig.ra Gabriella KOTA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ermanno FERRARO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Corrado MELIS, di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società ASD VIS FONDI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD MEDITERRANEA CALCIO A 5; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.