FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 297/AA del 10/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TAGLIAVENTO TERNANA CALCIO SPA (1)
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Paolo TAGLIAVENTO e della società TERNANA CALCIO SPA avente oggetto la seguente condotta:
PAOLO TAGLIAVENTO, vicepresidente con delega di firma e autorizzato a rappresentare la società Ternana Calcio SPA, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 12, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver sottoscritto con l’agente sportivo il sig. Guglielmo Arciello un contratto di mandato e rappresentanza in data 14 settembre 2021, depositato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi il 27 settembre 2021, relativo alla conclusione, rinnovo o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica per un calciatore minore di età, ovvero il sig. Umberto De Luca (nato il 30 marzo 2004), con la previsione di un compenso;
TERNANA CALCIO SPA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Tagliavento così come sopra descritti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo TAGLIAVENTO e, per il tramite del proprio legale rappresentante, dalla società TERNANA CALCIO SPA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3.700,00 (tremilasettecento) di ammenda per il Sig. Paolo TAGLIAVENTO, e di € 2.300,00 (duemila trecento) di ammenda per la società TERNANA CALCIO SPA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.