FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 298/AA del 10/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CARDINALE INGUSCIO STIFANI ASD ARADEO (1)

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 284 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro CARDINALE, Gianmattia INGUSCIO, Giovanni STIFANI, e della società A.S.D. Aradeo, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO CARDINALE, Amministratore Delegato della A.S.D. ARADEO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2 delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri Taborda Da Silva Joao Pedro, Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel e Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” dei soggetti sopra indicati;

GIANMATTIA INGUSCIO, Direttore Generale della A.S.D. ARADEO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri Taborda Da Silva Joao Pedro, Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel e Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” dei soggetti sopra indicati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del Sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel per la società ASD Aradeo nella stagione sportiva 21-22, del Sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe per la società ASD Aradeo nella stagione sportiva 20-21, del Sig. Taborda Da Silva Joao Pedro per la società ASD Aradeo nella stagione sportiva 20-21 e del Sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre per la società ASD Aradeo nella stagione sportiva 21- 22 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI; GIOVANNI STIFANI, Presidente della A.S.D. ARADEO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri Taborda Da Silva Joao Pedro, Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel e Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” dei soggetti sopra indicati; A.S.D. ARADEO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Mauro CARDINALE, Gianmattia INGUSCIO, e Giovanni STIFANI, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mauro CARDINALE, Gianmattia INGUSCIO, e dal Sig. Giovanni STIFANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ARDEO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mauro CARDINALE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianmattia INGUSCIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni STIFANI, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ARADEO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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